Cassazione Civile, Ordinanza n. 28531/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla rettifica d’ufficio operata dall’INAIL in conseguenza del diverso inquadramento aziendale attribuito dall’INPS alla parte ricorrente, collocata nel settore "terziario" anziché in quello "attività varie". La Corte d’appello, in riforma del primo grado, ha ritenuto legittima la rettifica. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 49, commi 1 e 2, della L. n. 88 del 1989 e dell’art. 14, commi 1 e 3, del D.M. 12.12.2000, sostenendo che l’INAIL non potesse adeguarsi a quell’inquadramento ovvero che il provvedimento INPS fosse stato interpretato erroneamente; con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. per erronea interpretazione del provvedimento dell’INPS. La doglianza centrale era dunque la pretesa autonomia dell’INAIL rispetto alla classificazione INPS e la contestazione della corretta lettura del relativo provvedimento amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha evidenziato che la Corte d’appello aveva accertato, con statuizione non specificamente impugnata, che l’INPS aveva effettivamente disposto l’inquadramento nel settore terziario e che, pertanto, l’INAIL era tenuto a conformarsi senza margini di apprezzamento ai sensi dell’art. 49 L. n. 88 del 1989. La Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui la classificazione dei datori di lavoro operata dall’INPS, sulla base dei criteri dell’art. 49, ha effetto per tutti i fini previdenziali e assistenziali, compresa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore atto del presupposto per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 49, commi 1 e 2, L. n. 88 del 1989
La classificazione dei datori di lavoro effettuata dall’INPS secondo i criteri legali esplica effetti vincolanti per tutti i fini previdenziali e assistenziali, dunque anche ai fini INAIL.
art. 14, commi 1 e 3, D.M. 12.12.2000
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla rettifica di ufficio; la Corte non ne accoglie l’interpretazione proposta.
Richiamati per censurare l’interpretazione del provvedimento INPS; la Corte reputa infondata la doglianza perché il dato decisivo è l’accertato inquadramento INPS e il conseguente obbligo di conformazione dell’INAIL.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- La classificazione aziendale operata dall’INPS ai sensi dell’art. 49 L. n. 88 del 1989 ha efficacia generale per i fini previdenziali e assistenziali e vincola anche l’INAIL.
- Una volta accertato in fatto il diverso inquadramento disposto dall’INPS, l’INAIL non dispone di margini di apprezzamento autonomo e deve adeguare la propria posizione assicurativa.
- La censura che investa l’interpretazione del provvedimento amministrativo è inidonea se non scalfisce l’accertamento di merito sul contenuto e sull’esistenza del provvedimento stesso.
- In sede di legittimità, la contestazione della corretta qualificazione giuridica deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli accertamenti di fatto non specificamente censurati.
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