Cassazione Civile, Ordinanza n. 28877/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, all'esito della revisione del classamento di immobili siti in una microzona comunale, aveva rideterminato la classe e la rendita catastale dell'unità immobiliare intestata al contribuente, sulla base del significativo scostamento tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello dell'insieme delle microzone comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo insufficiente la motivazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, oltre alle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inadeguatamente motivato il provvedimento di riclassamento. La Corte è stata chiamata a stabilire quale contenuto motivazionale minimo sia richiesto per la legittimità del riclassamento d'ufficio in microzona.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia perché la CTR si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui, nel riclassamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione deve indicare in modo concreto e analitico gli elementi che, nella specifica microzona e per la singola unità immobiliare, hanno inciso sul diverso classamento, non essendo sufficiente il mero richiamo al significativo scostamento dei valori, alla microzona o a formule generiche. La Corte ha confermato che l'atto non può essere integrato in giudizio dall'Amministrazione e che la possibilità del contribuente di difendersi non sana una motivazione originariamente insufficiente. Spese compensate per l'evoluzione della giurisprudenza; esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso in Cassazione.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
La revisione del classamento per microzone può essere disposta quando il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona si discosti significativamente dall'analogo rapporto dell'insieme delle microzone comunali; il provvedimento richiede però una motivazione rigorosa e concreta.
È evocato quale parametro della motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; il riclassamento deve rispettarne gli стандарт motivazionali.
È richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, applicata anche all'atto di riclassamento catastale.
Indica gli elementi che, in concreto, devono essere considerati nella motivazione del riclassamento, come qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie.
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
Richiamato per differenziare la revisione per microzone dalle ipotesi di immobili non dichiarati o con variazioni edilizie non denunciate.
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
Richiamato per la distinzione rispetto al classamento non aggiornato o palesemente incongruo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne esclude l'applicazione perché la soccombenza riguarda una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio delle unità immobiliari site in microzone, la motivazione deve essere concreta, specifica e riferita alla singola unità, non potendo esaurirsi nel richiamo al presupposto normativo o al generico scostamento statistico della microzona.
- L'operazione di revisione del classamento per microzone ha natura diffusa e collettiva, ma la legittimità del singolo provvedimento dipende dall'indicazione degli elementi fattuali che incidono in concreto sul diverso classamento, tra cui fattori di qualità urbana, ambientale ed edilizia.
- L'Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione mancante o insufficiente dell'atto catastale; la validità dell'atto va giudicata ex ante, sulla base del contenuto motivazionale originario.
- La circostanza che il contribuente abbia potuto articolare difese nel processo non sana una motivazione insufficiente, poiché il parametro è la possibilità di conoscere prima le ragioni dell'atto e di esercitare consapevolmente il diritto di difesa.
- Non è sufficiente una motivazione stereotipata o di stile: il provvedimento di riclassamento deve rendere intelligibili i criteri e i dati impiegati per la rideterminazione della rendita catastale.
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