Cassazione Civile, Ordinanza n. 07391/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica, l'Ufficio contestava alla società l'omessa trasmissione mensile dei dati relativi ai consumi di energia elettrica previsti dall'art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16 del 2012, il disconoscimento dell'aliquota agevolata sulle accise per i consumi eccedenti 1.200.000 kWh, l'errata compilazione della dichiarazione di consumo per l'anno 2013 e l'omesso versamento del saldo relativo a quello stesso anno, con emissione di avviso di pagamento e irrogazione di sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, ma la CTR riformava la decisione ritenendo che l'omessa trasmissione delle comunicazioni mensili avesse natura sostanziale e impedisse il riconoscimento dell'agevolazione. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 53, comma 8, d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16 del 2012, sostenendo che l'omissione delle comunicazioni mensili non determina decadenza dall'agevolazione; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per novità della contestazione sui consumi mensili; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, per mancata pronuncia sul motivo relativo alla violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, in quanto l'avviso non avrebbe motivato sulle osservazioni presentate nel contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame del merito alla luce del principio per cui l'omessa comunicazione mensile dei consumi ha natura meramente formale e non comporta decadenza dall'agevolazione, dovendosi verificare in concreto le quantità effettivamente consumate e la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'agevolazione. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che l'appello dell'Ufficio non introducesse una nuova causa petendi ma si limitasse a mere difese sulla spettanza del beneficio, e ha rigettato il terzo motivo, affermando che la mancata menzione delle osservazioni del contribuente nell'avviso non ne determina nullità quando la legge non preveda espressamente tale sanzione e l'amministrazione sia comunque tenuta solo a valutarle, non a darne conto nell'atto.
Norme richiamate
art. 53, comma 8, d.lgs. n. 504 del 1995
La disposizione è richiamata per escludere che l'omessa comunicazione mensile dei consumi comporti, di per sé, la decadenza dall'agevolazione sulle accise.
art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16 del 2012
L'adempimento mensile è qualificato come obbligo formale; i dati annuali restano idonei a consentire il controllo dei presupposti sostanziali dell'agevolazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
È invocato per la pretesa novità della domanda in appello; la Corte esclude la novità perché si trattava di mere difese.
È richiamato in relazione al preteso vizio di omessa pronuncia, ma la Corte nega la nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È invocato per lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria, ma il motivo viene respinto.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale richiamata insieme all'art. 36 sul vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
La Corte ribadisce che la mancata esplicitazione in avviso delle osservazioni del contribuente non comporta nullità dell'atto, se non è prevista dalla legge e se l'amministrazione ha comunque l'obbligo di valutarle.
art. 52, comma 3, lett. f), TUA
Richiamato in giurisprudenza conforme per affermare che l'omessa comunicazione mensile non comporta decadenza dall'agevolazione.
È richiamato in via sostanziale nel passaggio in cui si afferma che incombe sulla contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione.
art. 2003/96/CE
È richiamata la direttiva in relazione al principio di proporzionalità di matrice unionale, che impone di non far discendere la decadenza da un mero inadempimento formale.
Massime di principio
- Nel regime delle agevolazioni sulle accise per consumi di energia elettrica, la mancata trasmissione mensile dei dati ha natura formale e non integra automaticamente una causa di decadenza dal beneficio, se la normativa non la prevede espressamente come sanzione.
- Le comunicazioni annuali e la prova dei consumi effettivi restano idonee a consentire il controllo della spettanza sostanziale dell'agevolazione; il giudice deve quindi verificare in concreto i presupposti del beneficio.
- In appello tributario non vi è violazione del divieto di nova quando l'Ufficio non introduce una nuova causa petendi, ma svolge mere difese o precisa la contestazione già contenuta nell'atto impositivo.
- La mancata menzione, nell'avviso di accertamento o di pagamento, delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale non determina nullità dell'atto, salvo che la legge preveda espressamente tale sanzione o che derivi una concreta lesione di specifiche garanzie difensive.
- Nell'interpretazione delle decadenze in materia agevolativa va rispettato il principio di proporzionalità, sicché adempimenti meramente formali non possono precludere il beneficio in assenza di una chiara previsione normativa.
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