Cassazione Civile, Ordinanza n. 07280/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2010 e 2011, notificati a una fondazione proprietaria di immobili. La contribuente aveva contestato gli atti impositivi invocando l'esenzione o comunque il trattamento agevolato per immobili soggetti a vincoli storico-artistici e per altre ipotesi agevolative connesse alle locazioni. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'impugnazione. In cassazione la fondazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c.; con il secondo ha lamentato omessa pronuncia sull'eccepita esenzione ICI ex art. 7 d.lgs. 504/1992; con il terzo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sui vincoli storico-artistici e sulla distribuzione dell'onere della prova, sostenendo che gli immobili avrebbero dovuto beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era meramente apparente: la CTR si era limitata ad affermare che non erano stati prodotti nuovi elementi e a richiamare in modo generico le conclusioni del primo giudice e le difese dell'ente impositore, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla motivazione apparente e sulla motivazione per relationem, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo effettivo e non meramente apparente.
È stata dedotta l'omessa pronuncia su una domanda/eccezione di esenzione ICI; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
Richiamato unitamente alle norme sulla motivazione, a sostegno della censura di apparenza motivazionale.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione; la carenza radicale integra nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro del motivo relativo alla nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia.
È richiamato come base normativa dell'eccepita esenzione ICI, rimasta però assorbita.
art. 4 l. 1089/1939
Richiamato nel terzo motivo come norma relativa ai vincoli storico-artistici sugli immobili.
Richiamato nel terzo motivo in tema di beni culturali soggetti a vincolo.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa i presupposti dell'agevolazione fiscale.
art. 2 d.l. 16/1993 conv. in l. 75/1993
Richiamato nel terzo motivo tra le norme agevolative invocate dalla contribuente.
Richiamato nel terzo motivo tra le disposizioni invocate per l'agevolazione fiscale.
Cass. SS.UU. n. 22232/2016
"la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione"
La motivazione è nulla se non consente di comprendere il ragionamento decisorio e non può essere integrata dall'interprete con congetture.
Cass. SS.UU. n. 5612/1998
"adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata di cui ভাগida le argomentazioni logico-giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte"
La motivazione per relationem è valida solo se il giudice d'appello mostra di aver valutato criticamente la decisione impugnata e i motivi di appello; un richiamo generico non basta.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è meramente apparente e quindi nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione.
- Nel giudizio di appello, il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado è legittimo solo se il giudice di secondo grado fa propri, in modo consapevole e criticamente motivato, i passaggi decisivi della pronuncia richiamata e dà conto delle censure proposte.
- Non è sufficiente una formula generica del tipo "non sono emersi nuovi elementi" o la mera adesione alle difese della parte vittoriosa per assolvere all'obbligo di motivazione.
- Quando un primo motivo di ricorso in cassazione determina la cassazione della sentenza per nullità della motivazione, i motivi ulteriori restano assorbiti.
- Lamentata l'applicazione di agevolazioni o esenzioni tributarie, il giudice deve confrontarsi espressamente con i presupposti normativi e con la relativa prova, non potendo limitarsi a un richiamo apodittico agli esiti del primo grado.
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