Cassazione Civile, Ordinanza n. 07286/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso, depositata il 11.2.2025, e tempestivamente accettata dai controricorrenti. La Corte ha ritenuto integrati i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c.; l'adesione alla rinuncia ha esonerato la Corte dalla pronuncia di condanna sulle spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta con i due motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite nasce da interventi edilizi di demolizione e ricostruzione su un magazzino preesistente, eseguiti da un lato su un immobile sito in Civitanova Marche. I vicini hanno agito lamentando la violazione delle distanze legali tra fabbricati e dal confine, nonché la lesione della veduta dal balcone di uno degli attori e alcuni danni da lavori a un muro adiacente. In primo grado il Tribunale ha accolto solo parzialmente le domande, ordinando l'arretramento della costruzione, condannando al risarcimento di alcuni danni e regolando le spese. I soccombenti hanno appellato sostenendo, in particolare, che il balcone e il fabbricato avversari fossero stati realizzati a distanza non legale dopo la costruzione del loro preesistente magazzino. In appello incidentale, le controparti hanno invece chiesto l'applicazione della disciplina sopravvenuta e delle distanze previste dal regolamento edilizio comunale e dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Giunta in Cassazione, la causa è stata definita non sul merito dei motivi di ricorso, ma per rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, con accettazione dei controricorrenti e richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato per il deposito delle memorie prima dell'adunanza camerale.
richiamato con riferimento alla memoria depositata dai controricorrenti.
la rinuncia al ricorso, nella nuova formulazione, comporta l'estinzione del procedimento se accettata nei casi previsti.
insieme all'art. 390 c.p.c. è indicato come base per dichiarare estinto il giudizio di cassazione in presenza di rinuncia accettata.
richiamato nell'ordinanza interlocutoria per la nozione di ristrutturazione edilizia e il suo coordinamento con la manutenzione straordinaria e con la nozione di nuova costruzione.
art. 2 bis, comma 1 ter, D.P.R. n. 380/2001
richiamato nell'ordinanza interlocutoria per il coordinamento con la nozione di manutenzione straordinaria.
art. 9 D.M. n. 1444/1968
evocato in appello incidentale come parametro di distanza minima tra pareti finestrate.
art. 1, comma 2, L.R. Marche n. 31/1979
evocato dagli appellanti incidentali come disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi non applicabile ai rapporti non esauriti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte nei casi richiesti dalla legge, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso e non si pronuncia sulle questioni sostanziali dedotte.
- L'adesione alla rinuncia può esonerare la Corte dalla condanna alle spese, secondo quanto emerge dall'accordo processuale tra le parti.
- Le questioni di diritto sostanziale o urbanistico-edilizie prospettate nei motivi restano assorbite e non producono una statuizione di principio quando il processo si chiude per estinzione.
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