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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07288/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta da due comproprietari di un terreno con fabbricato sito in Giulianova contro il proprietario dell’immobile fronteggiante, poi nei confronti anche dei suoi aventi causa. Gli attori assumevano che il vicino stesse eseguendo, sulla base di un titolo edilizio e successive varianti, una nuova costruzione con distacchi, altezza, dimensioni e volumetria differenti rispetto al manufatto preesistente, in zona B2, in violazione delle distanze dalla loro parete finestrata e dei limiti di altezza previsti dallo strumento urbanistico locale. Chiedevano la disapplicazione delle norme tecniche di attuazione del PRG, la riduzione in pristino fino alla distanza di 10 metri, l’abbassamento dell’altezza del fabbricato del convenuto e il risarcimento del danno. In primo grado le domande venivano accolte; in appello la Corte territoriale riformava la decisione e rigettava le domande ripristinatorie e risarcitorie, ritenendo applicabile l’art. 879, comma 2, c.c. per la presenza di una via pubblica tra i fabbricati e, conseguentemente, inapplicabili le norme sulle distanze tra costruzioni e quelle sulle vedute. Avverso tale sentenza i proprietari confinanti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione depositavano rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese; uno dei controricorrenti accettava espressamente la rinuncia, gli altri erano stati ritualmente avvisati ma non aderivano, e il Procuratore generale concludeva per l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. nella nuova formulazione richiamata in ordinanza. Ha escluso la condanna alle spese nei confronti delle parti che avevano accettato la rinuncia, mentre ha condannato in solido i ricorrenti a rifondere le spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti che non avevano aderito alla rinuncia e avevano resistito al ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata emessa nei confronti dell’intimato non costituito in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 879, comma 2, c.c.

    La presenza di una via aperta al pubblico transito tra i fabbricati esclude l’applicazione delle norme sulle distanze tra costruzioni e delle regole sulle vedute invocate dagli attori.

  • art. 905, commi 1 e 2, c.c.

    La norma sulle distanze per vedute dirette e balconi è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto per effetto dell’interposizione della via pubblica.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta intervenuta e nelle forme previste, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte richiama la norma per la declaratoria di estinzione del procedimento conseguente alla rinuncia al ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    È richiamata solo per dare atto della mancata proposizione di memorie nel termine previsto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente proposta e comunicata alle controparti, comporta l’estinzione del procedimento quando non residui una specifica esigenza di decisione nel merito.
  • L’accettazione della rinuncia da parte di alcune controparti esclude la condanna alle spese nei loro confronti; per le parti non aderenti che abbiano resistito al ricorso, la regola è la condanna alle spese in favore di queste ultime.
  • In materia di distanze legali tra costruzioni, la presenza di una strada pubblica interposta può incidere in modo decisivo sull’operatività delle norme codicistiche invocate a tutela del fondo confinante.
  • Quando il giudice di merito ritiene applicabile l’art. 879, comma 2, c.c., vengono meno, nel caso concreto, le pretese ripristinatorie e risarcitorie fondate sulle distanze tra edifici e sulle distanze per vedute.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso assorbe l’esame dei motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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