Cassazione Civile, Ordinanza n. 07284/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA dell'anno 2014, fondato dall'Ufficio su un'incongruenza contabile: fatture ritenute generiche e costi considerati non deducibili per difetto di inerenza, oltre a un'errata contabilizzazione di oneri pluriennali in violazione delle norme fiscali richiamate. La società aveva già visto respinto il ricorso in primo grado e poi l'appello. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, sul vizio di motivazione dell'avviso di accertamento; con il secondo ha denunciato motivazione apparente della sentenza d'appello sul disconoscimento dei costi, lamentando la violazione degli artt. 108 e 109 TUIR.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso l'omessa pronuncia osservando che la sentenza di appello aveva dato conto della questione nella parte espositiva e che ciò equivale a un rigetto implicito della censura. Quanto al secondo, ha escluso la motivazione apparente rilevando che la decisione impugnata, pur sinteticamente, aveva spiegato che i costi non erano inerenti perché la documentazione era estremamente generica e non consentiva di ricondurli a una specifica attività progettuale; tale motivazione è stata ritenuta sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, alla somma per responsabilità aggravata e all'ulteriore importo per contributo unificato previsto dalla legge. La Corte ha inoltre reputato validamente formato il controricorso dell'Agenzia delle Entrate, sottoscritto digitalmente dall'Avvocato dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per censurare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
la Corte ha escluso la sua violazione, ritenendo che la questione sul vizio di motivazione dell'avviso fosse stata implicitamente disattesa dal giudice di appello.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma che impone la motivazione delle sentenze tributarie, ma la relativa doglianza è stata respinta.
art. 108 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato come norma sulla contabilizzazione degli oneri pluriennali; la Corte ha preso atto che la sentenza impugnata aveva ritenuto la contabilizzazione errata.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato in tema di inerenza dei costi; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza di merito che negava l'inerenza per genericità della documentazione.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
richiamato come base per la condanna della ricorrente alla responsabilità aggravata.
richiamato in relazione alla definizione anticipata e alla possibilità di condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per l'introduzione del comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza di merito dia comunque conto della questione nella parte espositiva e la decisione la disattenda implicitamente, purché sia possibile ricostruire il rigetto della censura.
- La motivazione è solo apparente e determina nullità della sentenza solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- In materia di deducibilità dei costi, il difetto di inerenza può essere desunto dalla genericità della documentazione contabile, quando questa non consenta di collegare i costi a una specifica attività progettuale.
- Ai fini del controllo di legittimità, non è richiesto che il giudice di merito svolga un'argomentazione ampia, ma che esponga un percorso logico minimo e percepibile, idoneo a giustificare la decisione.
- Il rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato e può giustificare la condanna per responsabilità aggravata nei casi previsti dalla legge.
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