Cassazione Civile, Ordinanza n. 07285/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società l'indeducibilità di alcuni costi e l'indetraibilità dell'IVA sulle fatture emesse da un geometra che aveva svolto attività qualificata come consulenza. Nei giudizi di merito la società aveva ottenuto ragione: la CTP aveva accolto il ricorso e la CGT di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non dimostrata l'inesistenza della prestazione professionale e non sindacabili le scelte economiche dell'impresa. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 TUIR, sostenendo che la Corte tributaria regionale avesse errato nel riparto dell'onere della prova in tema di inerenza dei costi, onere che a suo dire gravava sul contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che l'inerenza è un giudizio qualitativo, distinto dalla congruità economica della spesa: il contribuente deve provare esistenza, natura e giustificazione del costo e la sua destinazione all'attività d'impresa; l'Ufficio può contestare l'inerenza se gli elementi forniti sono insufficienti o se emergono indici contrari, come l'antieconomicità o la macroscopica incongruità. Applicando tali principi, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva accertato l'effettivo sostenimento dei costi e la loro giustificazione documentale, oltre alla giustificabilità economica dell'attività del consulente. La censura dell'Agenzia, nella parte in cui mirava a rimettere in discussione la valutazione dei fatti, è stata considerata inammissibile nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare i fatti costitutivi della deduzione del costo, mentre l'Ufficio può contestare l'inerenza quando gli elementi allegati siano insufficienti o inattendibili.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall'Agenzia, ma la Corte precisa che il principio di inerenza non deriva dal comma 5 di tale articolo; esso si ricava dalla nozione di reddito d'impresa e riguarda il collegamento del costo all'attività imprenditoriale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito della memoria del controricorrente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Il principio di inerenza dei costi è unico, per quanto con gli adattamenti imposti dall'IVA armonizzata, sia per le imposte dirette sia per l'imposta sul valore aggiunto.
- L'inerenza si accerta con un giudizio qualitativo sul nesso tra costo e attività d'impresa: la spesa è inerente se è riferibile all'esercizio dell'impresa, anche solo in via indiretta, potenziale o prospettica, ed è esclusa se appartiene a una sfera estranea.
- Il contribuente deve provare l'esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione all'attività d'impresa; l'Amministrazione finanziaria può contestare l'inerenza quando tali elementi siano mancanti, insufficienti o contraddetti da circostanze ulteriori.
- La congruità o antieconomicità della spesa non coincide con l'inerenza, ma può costituire indizio probatorio della sua assenza.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste formale della violazione di legge.
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