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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07287/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'ufficio doganale, del rimborso delle accise pagate sui lubrificanti esportati verso un Paese extra UE. La società esportatrice aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della domanda di rimborso; in sede di rinvio la Corte tributaria regionale/lombarda ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse sufficiente a dimostrare il diritto al rimborso, valorizzando fatture, CMR, bolletta doganale, nota di accredito del bonifico, timbri doganali e documenti internazionali di trasporto con vidimazione. L'Agenzia delle dogane ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, perché avrebbe considerato documenti non idonei a provare il pagamento dell'accisa e privi della necessaria vidimazione; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c., deducendo motivazione apparente per mancata specificazione, a fronte di documenti asseritamente illeggibili, del punto in cui risultasse indicata l'accisa pagata a monte e chiesta a rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: quanto al primo, perché le doglianze dell'Agenzia miravano in sostanza a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di rinvio sulla presenza di timbri e vidimazioni, ovvero a denunciare un preteso errore di fatto non deducibile in cassazione ma, semmai, in revocazione; quanto al secondo, perché la questione relativa alla necessaria desumibilità dell'importo delle accise dalla documentazione prodotta non risultava specificamente trattata nei gradi di merito, con conseguente novità della censura in sede di legittimità. Ne è derivata la condanna dell'Agenzia soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società resistente.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la censura era inammissibile perché in realtà contestava l'accertamento di fatto compiuto in rinvio.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione non è apparente quando il giudice indica, sia pure sinteticamente, di avere esaminato la documentazione e ne trae una conclusione comprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazioni processuali e motivazione apparente.

  • art. 14, comma 6, TUA

    in materia di accise, il rimborso spetta anche se la dichiarazione di esportazione non riporta il codice corretto, purché il richiedente provi in modo certo i presupposti sostanziali del diritto.

  • art. 4 d.m. n. 689 del 1996

    la sua violazione formale non esclude il rimborso se la prova sostanziale è comunque raggiunta mediante documentazione idonea.

  • circolare 11 dicembre 2006 dell'Agenzia delle entrate

    richiamata quale fonte delle formalità dichiarative; la Corte ribadisce che la mancanza formale non è decisiva se esistono prove equivalenti e idonee.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la censura di violazione dell'art. 384 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice del rinvio: se il problema attiene alla lettura dei documenti o alla loro effettiva esistenza, la doglianza è inammissibile in cassazione.
  • L'errore percettivo del giudice di merito sull'esame di documenti non integra un vizio denunciabile con ricorso per cassazione, ma può, ricorrendone i presupposti, dar luogo a revocazione.
  • Una questione non dedotta e non trattata nei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione, specie quando richiede un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito.
  • In materia di rimborso delle accise sull'esportazione, l'inosservanza di formalità dichiarative non esclude il diritto se il contribuente fornisce prove certe e incontrovertibili dei requisiti sostanziali, tra cui la vidimazione doganale o equivalente attestazione pubblica.
  • La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando rende percepibile l'iter logico seguito e indica gli elementi documentali valorizzati; non è apparente solo perché la parte non condivide la valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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