Cassazione Civile, Ordinanza n. 22957/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
Una società accreditata per prestazioni sanitarie di laboratorio agiva in via sommaria per ottenere il pagamento di somme dovute dall'azienda sanitaria per prestazioni rese nell'anno 2014 nel periodo 24/9/2014-30/9/2014, assumendo che fossero state eseguite entro la capacità operativa massima e chiedendo anche gli interessi moratori previsti dal contratto. L'azienda sanitaria resisteva sostenendo che il tetto di spesa era stato superato e che, in base agli esiti del tavolo tecnico e a una delibera del 2015, le prestazioni rese oltre la data di sforamento non erano dovute; in cassazione deduceva la nullità della sentenza per motivazione asseritamente illogica e la violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e delle clausole contrattuali, sostenendo che spettasse alla struttura dimostrare il mancato superamento del tetto e che la ASL potesse limitarsi a comunicare lo sforamento e a negare il pagamento delle prestazioni eccedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello era presente e che non vi era violazione delle norme invocate né delle regole sull'onere della prova, poiché il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo del credito, da provare a carico della ASL. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il contratto distingueva tra prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento del limite di spesa, soggette a regressione tariffaria unica, e prestazioni rese oltre tale data, per le quali non spetta alcun compenso; la Corte territoriale aveva correttamente ricondotto la fattispecie alla prima ipotesi e quindi correttamente confermato il diritto della struttura al pagamento, seppur ridotto secondo regressione tariffaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conseguente conferma della decisione di merito e condanna alle spese.
Norme richiamate
norma sul procedimento sommario introduttivo della domanda della struttura sanitaria.
richiamato dalla ricorrente nel vizio di motivazione e valutazione della prova.
richiamato dalla ricorrente nel vizio di motivazione e valutazione della prova.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la pretesa nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente.
richiamato dalla ricorrente sulla forma della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge e del contratto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
richiamato quale base dei rapporti convenzionali con strutture accreditate e del contratto per prestazioni sanitarie.
art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente tra le norme disciplinanti il rapporto convenzionale e la remunerazione delle prestazioni.
art. 8-octies d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente tra le norme disciplinanti il rapporto convenzionale e la remunerazione delle prestazioni.
art. 5, comma 3, contratto del 29 dicembre 2014
clausola decisiva: distingue tra prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento del tetto di spesa, soggette a regressione tariffaria, e prestazioni rese oltre tale data, per le quali non spetta alcun compenso.
art. 7, comma 2, contratto del 29 dicembre 2014
disciplina il pagamento dei saldi e il ricorso a note di credito per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato.
richiamato per la disciplina delle prestazioni di riabilitazione e delle convenzioni con le unità sanitarie locali.
richiamato per la programmazione sanitaria, i LEA e il piano sanitario regionale.
richiamato per il riparto del fondo sanitario nazionale e il quadro finanziario della spesa sanitaria.
richiamato per l'individuazione preventiva dei limiti massimi annuali di spesa sostenibile e delle modalità di contrattazione.
richiamato per l'assegnazione delle quote del fondo sanitario nazionale alle regioni.
menzionato in un passaggio sulle conseguenze della stipulazione tardiva in un diverso contesto, senza rilievo decisivo nella fattispecie.
Massime di principio
- Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e azienda sanitaria sul pagamento delle prestazioni, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo del credito, e la relativa prova grava sul debitore pubblico che intenda negare la remunerazione.
- Il mancato superamento della capacità operativa massima non è un fatto costitutivo da provare a carico della struttura accreditata; è invece l'eventuale sforamento del budget a precludere il diritto al pagamento delle prestazioni rese oltre il limite.
- Quando il contratto prevede due distinti regimi, uno di regressione tariffaria per prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento del budget e uno di esclusione del compenso per prestazioni rese oltre tale data, il giudice deve applicare rigorosamente la clausola contrattuale in base alla collocazione temporale delle prestazioni.
- La tardiva adozione o comunicazione degli atti di monitoraggio o della delibera di accertamento dello sforamento non incide di per sé sul diritto alla remunerazione, se il superamento del tetto è accertato secondo il meccanismo pattizio e normativo applicabile.
- Nel sistema di accreditamento sanitario, i tetti di spesa hanno natura vincolante e prevalente rispetto agli interessi del singolo erogatore privato, sicché la remunerazione è esigibile solo entro i limiti di budget fissati dalle norme e dagli atti programmatori.
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