Cassazione Civile, Ordinanza n. 23454/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento concernente IRPEF, addizionali e accessori per gli anni 2002 e 2003, deducendo l'inesistenza della notificazione della cartella per mancato rispetto delle formalità previste per la notifica a mezzo posta o per irreperibilità. In appello, l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 140 c.p.c., 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 e 8, commi 2 e 3, L. n. 890/1982, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto valida la notifica secondo la disciplina degli irreperibili assoluti ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, benché ella avesse ancora la residenza nel comune di notifica; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 156, comma 3, e 157, comma 3, c.p.c., contestando che l'istanza di rateazione potesse sanare la nullità della notificazione in quanto sintomatica della conoscenza dell'atto. Nel corso del giudizio aveva inoltre presentato domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite sull'impugnazione dell'estratto di ruolo: dopo l'intervento dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'interesse ad agire è tipizzato e va dimostrato nel processo pendente fino alla decisione. Poiché la contribuente non ha allegato né dimostrato uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi previste dalla norma sopravvenuta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate in ragione della posteriorità dell'arresto delle Sezioni Unite rispetto alla proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la modalità di notificazione, ma non esaminato nel merito per difetto di interesse ad agire
invocato per sostenere che la conoscenza dell'atto avrebbe potuto sanare la nullità della notifica; la censura non è stata scrutinata nel merito
richiamato in relazione alla sanatoria della nullità della notificazione; non esaminato nel merito
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione all'impugnazione nel processo tributario
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
invocato per censurare la disciplina della notificazione della cartella di pagamento
art. 8, commi 2 e 3, L. n. 890/1982
richiamato dalla ricorrente sul tema della notificazione a mezzo posta
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata dalla CTR per ritenere valida la notificazione nei confronti di irreperibili assoluti
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
norma sopravvenuta che tipizza l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, imponendo la prova di uno specifico pregiudizio nelle ipotesi previste
ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
legge di conversione del d.l. n. 146/2021
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
indicato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può generare un pregiudizio rilevante ai fini dell'interesse ad agire
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato in relazione ai pagamenti della pubblica amministrazione soggetti a verifica
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
indicato come fonte del meccanismo di verifica che può rendere attuale il pregiudizio da iscrizione a ruolo
richiamato quale strumento per il deposito documentale in cassazione volto a dimostrare l'interesse ad agire
richiamato per il deposito di memorie in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione a natura dinamica e deve permanere fino alla decisione; può essere inciso anche da norme sopravvenute.
- Dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma.
- Se l'interesse ad agire tipizzato non risulta dimostrato nel giudizio di merito o in cassazione con gli strumenti processuali consentiti, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La mera deduzione dell'irregolarità della notificazione della cartella non basta, da sola, a fondare l'azione di impugnazione dell'estratto di ruolo quando manchi la prova del concreto pregiudizio previsto dalla disciplina sopravvenuta.
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