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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23454/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento concernente IRPEF, addizionali e accessori per gli anni 2002 e 2003, deducendo l'inesistenza della notificazione della cartella per mancato rispetto delle formalità previste per la notifica a mezzo posta o per irreperibilità. In appello, l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 140 c.p.c., 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 e 8, commi 2 e 3, L. n. 890/1982, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto valida la notifica secondo la disciplina degli irreperibili assoluti ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, benché ella avesse ancora la residenza nel comune di notifica; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 156, comma 3, e 157, comma 3, c.p.c., contestando che l'istanza di rateazione potesse sanare la nullità della notificazione in quanto sintomatica della conoscenza dell'atto. Nel corso del giudizio aveva inoltre presentato domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite sull'impugnazione dell'estratto di ruolo: dopo l'intervento dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'interesse ad agire è tipizzato e va dimostrato nel processo pendente fino alla decisione. Poiché la contribuente non ha allegato né dimostrato uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi previste dalla norma sopravvenuta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate in ragione della posteriorità dell'arresto delle Sezioni Unite rispetto alla proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione a natura dinamica e deve permanere fino alla decisione; può essere inciso anche da norme sopravvenute.
  • Dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma.
  • Se l'interesse ad agire tipizzato non risulta dimostrato nel giudizio di merito o in cassazione con gli strumenti processuali consentiti, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • La mera deduzione dell'irregolarità della notificazione della cartella non basta, da sola, a fondare l'azione di impugnazione dell'estratto di ruolo quando manchi la prova del concreto pregiudizio previsto dalla disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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