Cassazione Civile, Ordinanza n. 30764/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché, prima della decisione, è intervenuta una dichiarazione di rinuncia al ricorso per bonario componimento della lite, sottoscritta sia dall'Avvocatura dello Stato sia dalla controparte per adesione. In conseguenza di tale rinuncia, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese.
Esito
Favorevole al resistente (ente finanziario)
La controversia
La controversia trae origine dal diniego tacito su un'istanza di rimborso di imposte dirette e regionali relativa all'anno d'imposta 1999, presentata da una gestione separata di un fondo regionale istituito presso un ente finanziario siciliano. La contribuente sosteneva di non essere più soggetta a imposta sul reddito delle persone giuridiche e poi all'IRAP dal 1991, e di avere versato le somme soltanto in via cautelare; perciò chiedeva il rimborso delle somme trattenute e versate. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia era articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 88 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 39 L. n. 342/2000, per avere la CTR riconosciuto il diritto alla restituzione delle ritenute IRPEG senza correttamente considerare il regime fiscale applicabile alla gestione; 2) in subordine, violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe qualificato come nuova eccezione, proposta per la prima volta in appello dall'Ufficio, una deduzione non rilevabile d'ufficio; 3) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 600/1973, per non avere rilevato che le ritenute alla fonte operate nei confronti di un soggetto asseritamente esente dall'IRPEG assumono natura d'imposta e non sono restituibili.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma posta a base dell'istanza di rimborso delle imposte versate in eccedenza; richiamata come fondamento del procedimento di rimborso.
invocato dal giudice di primo grado per ritenere legittima la restituzione integrale delle somme in difetto di specifica confutazione dell'Ufficio; il richiamo è riportato nella ricostruzione dei precedenti ma non costituisce oggetto della decisione finale.
art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro della pretesa erronea qualificazione fiscale della contribuente.
art. 39 L. 21 novembre 2000, n. 342
richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al regime fiscale applicabile ratione temporis.
art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel secondo motivo di ricorso per sostenere che la deduzione dell'Ufficio non costituiva eccezione nuova nel giudizio tributario.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel terzo motivo di ricorso per affermare la non rimborsabilità delle ritenute alla fonte quando operate su soggetto asseritamente esente.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
richiamato con riferimento alla rinuncia al ricorso per intervenuto bonario componimento e adesione della controparte.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione di cassazione, interviene rinuncia al ricorso per bonario componimento della lite con adesione della controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi proposti.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere assorbe ogni valutazione sui motivi di ricorso e sulle questioni di merito e di rito dedotte con l'impugnazione.
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