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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18222/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva appreso dell'esistenza di una cartella esattoriale solo tramite l'acquisizione di un estratto di ruolo. Ha quindi proposto opposizione deducendo, in sostanza, la prescrizione del credito relativo a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e comunque la mancata o inesistente notifica della cartella di pagamento. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile; in appello era stata rigettata sul rilievo che il rimedio tipico contro la cartella era l'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e che l'impugnazione era comunque tardiva. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente qualificato la domanda come opposizione avverso vizi di notifica, mentre la domanda avrebbe riguardato la prescrizione del credito e l'accertamento negativo della pretesa, con decorrenza del termine prescrizionale dalla notifica del verbale sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva indicato in modo adeguato dove e come le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. Tuttavia, d'ufficio, ha rilevato che l'azione originariamente proposta era comunque inammissibile per difetto di interesse ad agire, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022: la tutela immediata contro ruolo e cartella non validamente notificata è ammessa solo nei casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio nei casi tipizzati dalla norma. Poiché tale interesse qualificato non era stato allegato né provato, la causa non poteva essere proposta o proseguita. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con compensazione integrale delle spese per la sopravvenienza normativa e la successiva interpretazione nomofilattica.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro della censura di violazione dell'onere della prova, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nella doglianza di omessa o errata pronuncia sulla domanda, ma senza superare il rilievo di inammissibilità.

  • art. 615 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come rimedio per contestare la pretesa esattoriale; la Corte ribadisce che l'azione non era comunque ammissibile per difetto di interesse qualificato.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie come prospettata dalla parte.

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato dal giudice di merito come rimedio tipico per l'opposizione alla cartella; la Corte non ne fonda però la decisione, che si sposta sul difetto di interesse ad agire alla luce della normativa sopravvenuta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    utilizzato per la trattazione in camera di consiglio; la memoria depositata oltre termine è stata dichiarata tardiva.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ne fa applicazione per affermare l'inammissibilità del motivo per mancata specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ..."

    la norma non introduce una interpretazione autentica né una retroattività sostanziale, ma seleziona specifici interessi che fondano l'interesse ad agire per l'impugnazione diretta di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, rilevante nei processi pendenti secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.

  • l. n. 215/2021

    legge di conversione del d.l. n. 146/2021, richiamata quale fonte dell'innovazione normativa.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    base della cassazione senza rinvio, perché la causa non avrebbe potuto essere proposta o proseguita per difetto originario di interesse ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo, secondo la formula di rito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la parte che deduce questioni non espressamente trattate nella sentenza impugnata deve indicare specificamente dove tali questioni siano state introdotte nei precedenti gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • L'impugnazione diretta di un ruolo o di una cartella asseritamente invalidamente notificata è ammissibile solo se il debitore dimostra uno specifico interesse ad agire, concretamente ricadente nelle ipotesi tipizzate dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
  • La mera allegazione della prescrizione del credito, in assenza di una concreta iniziativa esecutiva o di un diverso pregiudizio attuale, non è sufficiente a fondare l'interesse ad agire per un'azione di accertamento negativo contro l'estratto di ruolo o la cartella non notificata.
  • La sopravvenienza normativa che seleziona i casi di tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata opera nei processi pendenti come criterio di delimitazione dell'interesse ad agire, senza incidere sul novero degli atti impugnabili né introdurre una vera interpretazione autentica retroattiva.
  • Quando difetta originariamente una condizione dell'azione, il giudizio deve essere definito con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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