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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34394/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva, tra vari motivi, che la CTR non aveva esaminato la mancata esistenza degli atti e che l'avviso di accertamento era carente nella motivazione perché si limitava a richiamare un processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza che tuttavia non era stato né notificato né allegato al destinatario. Inoltre veniva censurata l'ammissione in appello di elementi e circostanze nuovi non dedotti in primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'avviso di accertamento è privo di motivazione idonea perché il richiamo al PVC non può supplire all'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto quando il PVC non è noto al destinatario (non notificato né allegato). La carenza motivazionale è vizio 'genetico' e non può essere sanata dalla produzione del PVC in sede giudiziale. I restanti motivi sono assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso del contribuente ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.. Sono compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito; l'Agenzia delle Entrate è condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità al contribuente, liquidate in Euro 5.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42, d.P.R. n. 600/1973

    Imposta l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in materia di imposte dirette: l'atto deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa.

  • art. 56, d.P.R. n. 633/1972

    Analogo obbligo di motivazione per gli atti relativi all'IVA, richiedendo che l'atto sia sufficiente a mettere il contribuente in condizione di contestare.

  • art. 7, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Principio generale del diritto del contribuente a una motivazione adeguata degli atti impositivi.

  • processo verbale di constatazione (PVC) - principio giurisprudenziale

    Il richiamo al PVC nell'avviso di accertamento è ammissibile solo se il PVC è noto al destinatario (notificato/consegnato) o è allegato all'atto oppure ne sono richiamati gli elementi essenziali; altrimenti l'atto manca della necessaria motivazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla motivazione/ragioni della decisione e per motivi connessi alla nullità del procedimento. Qui è richiamato in relazione alla doglianza sull'ammissibilità dell'appello erariale e sulla decisione su elementi nuovi.

  • art. 342 c.p.c.

    Norma riferita alla nullità del processo per mancata instaurazione del contraddittorio; evocata nella censura sulla nullità del procedimento per violazione delle regole processuali.

  • art. 53 e art. 57, d.lgs. n. 546/1992

    Norme del processo tributario richiamate con riguardo alla regolarità dell'istruzione e all'onere motivazionale e procedurale nei giudizi tributari.

  • art. 2909 c.c.

    Riferimento evocato nella censura sul passaggio in giudicato di autonomo capo di sentenza e sugli effetti delle impugnazioni; usato nel quadro delle doglianze processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del contraddittorio e della decisione sulla base di quanto dedotto dalle parti; richiamato nella critica al fatto che la CTR abbia deciso sul merito pur essendo basata su fatti nuovi.

  • art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito; norma invocata per la decisione definitiva a favore del contribuente.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano la pretesa; il mero richiamo a documenti esterni non noti al destinatario (es. PVC non notificato né allegato) rende l'atto carente di motivazione e quindi illegittimo.
  • La carenza motivazionale dell'atto impositivo è un vizio 'genetico' che non può essere sanato dalla produzione del documento omit tenso in sede giudiziale: la regolarità formale della motivazione va accertata già nell'atto amministrativo.
  • Se l'amministrazione fonda l'accertamento su un PVC, deve notificare o allegare il PVC o richiamarne espressamente e dettagliatamente gli elementi essenziali nell'avviso, altrimenti il contribuente non è messo in condizione di difendersi.
  • Le corti di merito devono verificare l'ammissibilità delle censure in appello e non decidere sul merito basandosi su fatti nuovi introdotti per la prima volta in gravame; tali elementi possono rendere l'impugnazione inammissibile.
  • Quando la Corte di cassazione accerta un vizio di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare e decidere nel merito (art. 384 c.p.c.), evitando il rinvio e pronunciando l'accoglimento della parte vittoriosa.
  • Sulle spese: in controversie con esiti alterni la compensazione delle spese dei gradi di merito è possibile, ma la parte soccombente in cassazione può essere condannata al rimborso delle spese di legittimità.

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