Cassazione Civile, Sentenza n. 34200/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Curatela chiedeva la restituzione di somme e il risarcimento per l'omessa registrazione di versamenti sul conto corrente di Cassone, che aveva determinato un'apparente esposizione debitoria. La Corte d'appello aveva ritenuto sospesa la prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., per doloso occultamento della banca (mancata trasmissione degli estratti conto e rifiuto di consegnare la contabilità; documentazione acquisita solo dopo sequestro). La banca impugnava sostenendo, tra l'altro, che la Corte non avesse considerato lo status personale e professionale di Cassone (imprenditore e componente del consiglio di amministrazione) e che l'art. 2941, n. 8 richieda un'impossibilità reale e non una mera difficoltà nell'accertamento del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la corte territoriale ha adeguatamente valutato gli elementi probatori (relazione ispettiva della Banca d'Italia, mancata comunicazione di estratti conto, ripetute richieste inevase, acquisizione della contabilità solo dopo sequestro) e ha correttamente applicato l'art. 2941, n. 8 cod. civ., ritenendo sussistere il doloso occultamento che ha prodotto un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. Ha inoltre precisato che lo status di imprenditore o di membro del consiglio di amministrazione non elimina l'effetto dell'occultamento quando il debitore ha creato una situazione che impedisce la conoscenza del credito. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e agli oneri contributivi indicati.
Norme richiamate
La sospensione della prescrizione opera quando il debitore dolosamente occulta l'esistenza del credito creando una situazione non corrispondente alla realtà tale da superare la normale diligenza del creditore; non è richiesta un'impossibilita assoluta ma un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Vizio per omesso esame di fatto storico decisivo: in cassazione l'omissione deve riguardare un fatto la cui considerazione avrebbe determinato con certezza una diversa decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Vizio per violazione o falsa applicazione della norma di diritto; la Corte valuta se la norma sia stata interpretata o applicata correttamente dal giudice di merito.
Procedura per decisione camerale su ricorso per cassazione; qui la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti e ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
art. 375, comma secondo, cod. proc. civ.
Norma che autorizza la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione quando non ricorrono i presupposti per la decisione camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
Prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di decisione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento (art. 2941, n. 8) si verifica quando il debitore crea un ostacolo concreto alla conoscenza del credito che non può essere superato con gli ordinari controlli; non è necessaria un'impossibilità assoluta.
- La mancata trasmissione di estratti conto e il rifiuto di consegnare documentazione contabile, documentati anche da ispettive o dall'intervento di autorità giudiziaria, costituiscono indici forti di doloso occultamento.
- Lo status personale del correntista (imprenditore, socio o membro del consiglio) non esclude automaticamente la sospensione della prescrizione: conta la reale possibilità di conoscere il credito alla luce del comportamento del debitore.
- In caso di accuse di omissione probatoria in cassazione (art. 360, n. 5) è necessario indicare un fatto storico omesso e dimostrare che la sua considerazione avrebbe certo condotto a diversa decisione; rilievi generici non sono sufficienti.
- L'onere di provare il doloso occultamento grava su chi lo allega; tuttavia la valutazione è globale e può fondarsi su elementi documentali come relazioni ispettive e l'effettiva impossibilità di ottenere documenti presso la banca.
- Se la documentazione relativa al rapporto è acquisita solo tramite atti esterni (per esempio sequestro o intervento giudiziario), ciò rafforza la prova dell'occultamento e giustifica la sospensione della prescrizione.
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