Cassazione Civile, Sentenza n. 34215/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione del reddito professionale di Katia Proietti per l'anno 2006 in quanto socia al 50% della società Professionisti Associati s.r.l.; l'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento alla società e, ritenuta la società omessa nella dichiarazione, aveva proposto la ripresa a tassazione dei soci pro quota. La contribuente ha impugnato sostenendo l'invalidità della notifica alla società (tra l'altro per notifica a persona che si sarebbe poi rivelata un impostore) e, sul merito, la mancata detrazione dei costi societari. L'Agenzia ha censurato la sentenza della CTR per violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo che la notifica alla società fosse regolare (anche mediante procedura ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità) e che, comunque, la CTR avrebbe dovuto decidere sul merito del reddito della socia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che la notifica dell'atto presupposto alla società non era rituale. In particolare, richiamando il consolidato orientamento, la Corte ha affermato che la presunzione legale di distribuzione pro quota degli utili ulteriormente accertati opera solo se l'avviso di accertamento è stato previamente e regolarmente notificato alla società; in caso di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il perfezionamento richiede l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale (e non è sufficiente la sola spedizione). Poiché tale avviso di ricevimento non è stato prodotto e, inoltre, vi è la circostanza che la persona cui la notifica era stata effettuata poteva essere un impostore, la notifica non è risultata valida e, quindi, non poteva essere addebitato nulla al socio. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.000,00 oltre 15% e Euro 200,00 (rimborso forfettario).
Norme richiamate
La Corte interpreta che la notifica ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) si perfeziona solo con l'effettivo inoltro e la ricezione dell'avviso di deposito presso la casa comunale; la sola spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.
Richiamato nell'ambito delle norme che regolano la notifica e la loro ritualità; la Corte richiede il rispetto delle formalità previste per la validità dell'atto notificato.
Richiamato in relazione alle modalità di notifica e ai relativi adempimenti procedurali; la Corte ne usa i principi insieme all'art. 140 per valutare la perfezione della notifica.
art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973
Collega la disciplina tributaria delle notifiche alle norme processuali (art. 140 c.p.c.); la Corte conferma che per le notifiche tributarie eseguite in caso di irreperibilità devono essere osservati tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.
art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla Corte in combinato disposto con l'art. 60 DPR 600/1973 per confermare l'applicabilità dell'art. 140 c.p.c. alle notifiche tributarie nei casi di irreperibilità.
Norma di rinvio al procedimento davanti alla commissione tributaria; citata nella contestazione sull'ambito processuale dell'impugnazione e dei termini, ma la Corte si concentra sulla ritualità della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte rileva che, nonostante la soccombenza dell'Amministrazione finanziaria, tale norma non si applica perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura Generale dello Stato; si limita quindi a disporre la condanna alle spese.
Massime di principio
- La presunzione di distribuzione pro quota degli utili accertati in capo alla società opera solo se l'avviso di accertamento è stato previamente e validamente notificato alla società.
- Quando la notifica viene effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), il perfezionamento richiede non solo la spedizione della raccomandata ma anche la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale; in mancanza la notifica è invalida.
- La mera indicazione di una notifica eseguita a nome di un presunto legale rappresentante non prova la ritualità se emerge che la persona era un impostore o non legittimata: la regolarità formale e la titolarità del ricevente devono essere provate dall'Amministrazione.
- Prima di procedere ad addebitare utili ai soci per accertamenti societari, l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare la regolare notificazione dell'atto alla società; in mancanza, ogni accertamento retrovertito ai soci è privo di fondamento.
- In controversie analoghe il giudice deve verificare preliminarmente la ritualità della notifica dell'atto presupposto; la verifica di merito sui conteggi fiscali segue solo se la notifica risulta valida.
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