Cassazione Civile, Ordinanza n. 34298/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004 nei confronti di una società operante nel commercio di elettronica. L’Ufficio contestava, oltre a rilievi minori, ingenti operazioni di cessione all’esportazione effettuate in favore di alcune ditte che avevano acquistato senza IVA sulla base di dichiarazioni di intento, ritenute fittizie o comunque utilizzate in un contesto fraudolento. L’accertamento recuperava: cessioni imponibili qualificate come soggettivamente inesistenti con omessa applicazione dell’IVA; indebita detrazione dell’IVA su fatture di acquisto asseritamente oggettivamente inesistenti; indebita deduzione di costi per provvigioni non inerenti o non di competenza. La CTR, in sede di rinvio, aveva respinto l’appello dell’Agenzia e quello incidentale della società, ritenendo non provata la partecipazione della contribuente alla frode e valorizzando anche un decreto penale di archiviazione nei confronti del legale rappresentante. L’Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi: violazione del giudicato di rinvio ex artt. 324 e 383 c.p.c.; motivazione apparente/illogica ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c.; violazione delle norme IVA e sanzionatorie per avere escluso la responsabilità della cedente sulla sola base delle dichiarazioni d’intento senza verificare la partecipazione alla frode e l’adozione di misure ragionevoli; violazione dell’onere della prova quanto alla dimostrazione delle misure adottate dal contribuente; violazione degli artt. 324 e 383 c.p.c. per avere la CTR esaminato un profilo già precluso dal precedente giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse adeguato ai principi già enunciati dalla precedente sentenza di cassazione e avesse motivato in modo del tutto generico e non conforme sul punto decisivo della conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società. Ha ritenuto inammissibile, in parte, il quarto motivo perché riferito a un capo non devoluto al rinvio, e per il resto assorbito; ha dichiarato inammissibile il quinto per carenza di interesse, poiché censurava una statuizione favorevole all’Agenzia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come norma del motivo di ricorso per nullità della sentenza e per violazione di norme processuali sul giudizio di rinvio e sulla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato per denunciare violazione di norme sostanziali in tema di IVA e onere della prova.
Il giudice di rinvio deve attenersi al decisum della sentenza rescindente; non può riesaminare questioni coperte dal giudicato interno/esterno formatosi nel giudizio di legittimità.
Nel rinvio, il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e non meramente apparente o illogica.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina delle dichiarazioni d’intento non esonera automaticamente il cedente da responsabilità se l’operazione si inserisce in una frode e mancano misure ragionevoli di verifica.
art. 1, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
È richiamato nel quadro sanzionatorio/tributario relativo all’IVA non applicata o indebitamente gestita.
È richiamato sul riparto dell’onere probatorio, ma la Corte osserva che la censura è in parte non pertinente e in parte assorbita.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È invocato in relazione alla rettifica del reddito d’impresa e alla prova dei presupposti dell’accertamento.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato in tema di detrazione IVA, ma la doglianza è in parte inammissibile e in parte assorbita.
Il decreto di archiviazione penale non preclude al giudice tributario una diversa valutazione dei medesimi fatti.
Il decreto di archiviazione non ha efficacia di giudicato nel processo tributario e non impedisce una autonoma qualificazione dei fatti.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e non può sostituirli con criteri diversi, salvo sopravvenienze del diritto dell’Unione europea rilevanti e incompatibili con il dictum rescindente.
- In materia di IVA e frodi con dichiarazioni d’intento, la sola esistenza formale della dichiarazione non basta a escludere la responsabilità del cedente: occorre verificare se l’operazione si inserisca in una frode e se il cedente abbia adottato tutte le misure ragionevoli per non parteciparvi.
- Quando l’Amministrazione fornisce elementi indiziari gravi, il giudice deve confrontarsi specificamente con tali elementi e non può limitarsi a un’affermazione generica di mancata prova della conoscenza della frode.
- Un decreto di archiviazione penale non produce, di regola, preclusioni nel giudizio tributario e non impedisce al giudice civile-tributario di valutare autonomamente gli stessi fatti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che censuri una statuizione favorevole al ricorrente per difetto di interesse, così come è inammissibile la doglianza relativa a capi non devoluti al giudice di rinvio.
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