Cassazione Civile, Ordinanza n. 37921/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato a una società, poi fallita, l’indebita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e la corrispondente indebita detrazione dell’IVA. I costi riguardavano lavori e spese sostenuti per la realizzazione di un centro commerciale su un terreno di proprietà di una società di leasing, concessa in locazione finanziaria alla contribuente. Secondo gli accordi contrattuali richiamati nel giudizio, la concedente avrebbe dovuto sostenere direttamente i costi di realizzazione fino a un tetto massimo di 20 milioni di euro, poi ribaltandoli in fattura sull’utilizzatrice, mentre a carico di quest’ultima sarebbero rimasti solo gli esborsi eccedenti tale soglia. I giudici di merito hanno ritenuto che la società non avesse dimostrato che le spese controverse fossero effettivamente extra-soglia e, per questa ragione, hanno escluso l’inerenza dei costi sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA. Con il ricorso per cassazione la curatela ha denunciato violazione di norme tributarie e civilistiche, sostenendo che i costi non erano mai stati contestati quanto a certezza, effettività e riferibilità all’attività d’impresa, e che la CTR aveva erroneamente trasformato in un onere probatorio civilistico-fiscale la dimostrazione dell’avvenuto rispetto o superamento di pattuizioni contrattuali tra privati; inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per lavori su immobili di terzi, l’inerenza sussiste quando vi sia un nesso di strumentalità, anche solo potenziale, con l’attività d’impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva subordinato la deducibilità e detraibilità dei costi alla prova del superamento della soglia contrattuale prevista nel leasing. Ha affermato che, ai fini fiscali, non rileva la eventuale violazione degli accordi privatistici tra concedente e utilizzatrice, ma solo il nesso di strumentalità tra i costi e l’attività imprenditoriale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Per la deducibilità dei costi d’impresa occorre verificare la loro effettiva esistenza e la loro inerenza all’attività imprenditoriale; la congruità non è, di regola, il parametro decisivo del giudizio di inerenza.
Richiamato nel motivo di ricorso e nel thema decidendum sulle imposte dirette.
Il diritto alla detrazione IVA compete anche per spese relative a beni di terzi se vi è nesso di strumentalità con l’attività d’impresa.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della dedotta violazione di legge.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della dedotta violazione di legge.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all’autonomia contrattuale e ai patti tra privati, ritenuti però irrilevanti ai fini fiscali nella parte in cui attengono al riparto privatistico dei costi.
Richiamato dalla parte ricorrente nel contesto del contratto di leasing e del rapporto di godimento del bene.
Sul piano probatorio, l’onere di provare l’esistenza, la natura e la destinazione dei costi grava sul contribuente; la Corte però esclude che gravasse su di lui la prova del superamento della soglia contrattuale per affermarne l’inerenza fiscale.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l’erronea valutazione dei fatti e delle prove.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione all’omessa/insufficiente motivazione e al dedotto vizio di decisione.
La Corte osserva che, nel procedimento camerale di legittimità, il collegio può discostarsi dalla proposta del relatore.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità dei costi d’impresa, il giudizio di inerenza va compiuto verificando il collegamento qualitativo tra il costo e l’attività imprenditoriale, non la mera conformità del costo a pattuizioni privatistiche tra soggetti diversi dall’Amministrazione finanziaria.
- L’eventuale violazione, da parte del contribuente, di accordi contrattuali sul riparto interno delle spese non incide di per sé sulla deducibilità fiscale, se il costo è comunque riferibile all’attività d’impresa e il bene o il servizio presenta un nesso di strumentalità con essa.
- Per le spese sostenute su beni di proprietà di terzi, l’inerenza ai fini IVA e imposte dirette può sussistere anche quando il nesso con l’attività sia solo potenziale o di prospettiva, purché la spesa sia funzionale all’esercizio dell’impresa.
- L’onere del contribuente consiste nel provare l’esistenza del costo, la sua natura e la sua concreta destinazione all’attività imprenditoriale; non gli può essere imposto di dimostrare, come condizione autonoma di deducibilità, l’avveramento di un presupposto meramente contrattuale interno al rapporto privatistico.
- La congruità o la sproporzione della spesa non esauriscono il giudizio di inerenza, che resta essenzialmente qualitativo; solo una macroscopica antieconomicità può assumere rilievo come indizio, ma non sostituisce il requisito della strumentalità.
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