Cassazione Civile, Sentenza n. 32737/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contenzioso riguarda la richiesta dell'INPS di recuperare somme percepite dal ricorrente a titolo di indennità mensile di funzione per la carica di presidente del Consorzio di bonifica "Il Circondario Polesine San Giorgio" (periodo 1996-2006). La questione principale è se tale indennità debba considerarsi "reddito da lavoro" ai fini del divieto di cumulo con la pensione (e quindi recuperabile) oppure sia esclusa dalla nozione perché corrisposta per cariche in consorzi fra enti locali. La Corte d'appello aveva ritenuto che il Consorzio non fosse un consorzio di enti locali perché formalmente costituito da proprietari terrieri e, in base a ciò, aveva dichiarato l'irripetibilità parziale/totalità dell'indebito per i diversi periodi. Milanesi ha impugnato la sentenza in cassazione contestando la mancata applicazione delle norme che escludono il cumulo per indennità percepite da presidenti di consorzi fra enti locali e lamentando che i giudici non hanno considerato lo Statuto del Consorzio e la documentazione che attestava la partecipazione di enti locali (nomina di 8 amministratori dalla Provincia di Ferrara). Ha altresì sollevato questioni procedurali sulla tardività della contestazione dell'indebito, principi di buona amministrazione e compensazione delle spese. L'INPS ha proposto ricorso incidentale lamentando omissione di motivazione circa l'insussistenza del dolo del pensionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso principale ritenendo che la sentenza d'appello abbia omesso di considerare documenti (lo Statuto del Consorzio e una nota del 27.11.2006) idonei a dimostrare la partecipazione di enti locali al Consorzio, elemento che può incidere sull'applicabilità delle norme che escludono l'indennità dal divieto di cumulo. Avendo tale omissione carattere di vizio censurabile e potenzialmente decisiva, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame, demandando a quest'ultima anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Legge n. 816/1985, art. 9
indennità a beneficio del presidente "di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende"
La norma prevedeva indennità per presidenti di consorzi fra enti locali che, per effetto dell'interpretazione normativa successiva, non dovevano essere considerate "redditi da lavoro" ai fini del divieto di cumulo con la pensione
D.Lgs. n. 267/2000, art. 82, comma 3
Ridisciplinando la materia, prevede che le indennità di cui ai commi 1 e 2 (tra cui quelle corrisposte ai presidenti dei consorzi fra enti locali) non sono assimilate ai redditi da lavoro ai fini del divieto di cumulo pensione/redditi
D.Lgs. n. 267/2000, art. 2, comma 2
Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali
Stabilisce l'ambito di applicazione del testo unico agli enti locali e ai consorzi cui partecipano enti locali: rilevanza decisiva la qualificazione del consorzio e il suo statuto
Legge n. 662/1996, art. 1, commi 173-ter e 189
Il comma 189 ha introdotto il divieto di cumulo a decorrere dal 30.9.1996; il comma 173-ter (interpretazione autentica introdotta successivamente) ha escluso dal novero dei "redditi da lavoro" le indennità percepite ai sensi della legge n. 816/1985
D.L. n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997), art. 10, comma 4
Ha introdotto (mediante conversione normativa) il comma 173-ter interpretativo che esclude alcune indennità dal concetto di redditi da lavoro ai fini del divieto di cumulo
Norma richiamata in sede di merito per valutare la possibilità di non recuperare somme in presenza di assenza di dolo del pensionato (disciplina sulla ripetizione dell'indebito)
Richiamata dal ricorrente in punto di eventuale violazione; concerne disposizioni sul comparto previdenziale e possibilità di applicare limiti o esenzioni ma nel caso la Corte di Cassazione ha assorbito il motivo
Legge n. 412/1991, art. 13, comma 2
Criteri su contestazione e recupero di indebiti: il ricorrente ha dedotto tardività nella contestazione dell'indebito da parte dell'INPS, questione non decisa dalla Cassazione essendo assorbita
Principi di buona amministrazione e tutela dell'affidamento invocati dal ricorrente per contestare il comportamento dell'INPS; anch'essi assorbiti dalla Corte
Codice di procedura civile, art. 132
Richiesto dall'INPS nel ricorso incidentale per contestare una presunta omissione di motivazione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo
Codice di procedura civile, art. 360 n. 5
Invocato dal ricorrente per omessa pronuncia su specifica questione; la Corte ha valutato e ritenuto fondato il vizio relativo alla mancata considerazione di documenti determinanti
Massime di principio
- La qualificazione del consorzio (se rientra fra i "consorzi fra enti locali") e il contenuto del relativo statuto sono determinanti per stabilire se le indennità percepite dal presidente siano escluse dal concetto di "redditi da lavoro" ai fini del divieto di cumulo pensione/redditi.
- In controversie previdenziali basate sulla natura dell'ente o sulla titolarità degli incarichi, i documenti statutari e le comunicazioni ufficiali del consorzio sono prove essenziali che i giudici di merito devono valutare espressamente; l'omessa considerazione di tali documenti può giustificare la cassazione con rinvio.
- Se l'indennità rientra nella deroga normativa (es. indennità per cariche in consorzi fra enti locali), essa non va computata come reddito da lavoro ai fini del divieto di cumulo e quindi è meno agevolmente recuperabile dall'INPS.
- La valutazione del dolo o della buona fede del pensionato incide sulla recuperabilità dell'indebito (alcune norme consentono esenzioni in caso di assenza di dolo), ma tale accertamento deve essere motivato e fondato su prova.
- Le eccezioni procedurali come la tardività della contestazione dell'indebito e i principi di tutela dell'affidamento possono ostare al recupero, ma devono essere sollevate e provate e possono essere assorbite se la Corte decide la causa su questioni preliminari di fatto non valutate correttamente.
- In caso di dubbio sulla qualificazione dell'ente o su elementi fattuali decisivi, le parti devono presentare chiaramente statuti, delibere e note ufficiali: la loro presenza o assenza può ribaltare l'esito del giudizio.
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