Cassazione Civile, Sentenza n. 32720/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'iscrizione ipotecaria per tardività. Il ricorrente contestava la qualificazione dell'atto come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine decadenziale di 20 giorni ex art. 617 c.p.c., e denunciava omissioni del giudice di merito circa vizi formali della comunicazione di iscrizione (mancata indicazione dell'autorità competente, del termine per impugnare, della data di notifica della relata, mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, mancata indicazione del soggetto responsabile del procedimento) nonché la statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non costituisca atto del procedimento esecutivo ma procedura alternativa all'espropriazione forzata. Ne consegue che l'impugnazione deve essere qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione e non come opposizione agli atti esecutivi; pertanto non si applica il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. La decisione del Tribunale è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Catania in diversa composizione; le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 617 cod. proc. civ.
Il termine decadenziale di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi non è applicabile all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, perché questa non è qualificata come atto del procedimento esecutivo.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
L'iscrizione ipotecaria è considerata procedura alternativa all'espropriazione forzata e non atto di espropriazione; la sua impugnazione si inquadra nell'azione di accertamento negativo e segue le regole del rito ordinario di cognizione.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
Rilevata la disciplina relativa al preavviso di iscrizione e all'obbligo di comunicazione al contribuente; la Corte ricorda che, pur dovendosi comunicare al contribuente l'intenzione di procedere all'iscrizione, la mancata notifica del preavviso non trasforma l'iscrizione in atto esecutivo soggetto ai termini del rito esecutivo.
art. 24 Cost.
Richiamato nei motivi del ricorso relativi alla tutela giurisdizionale, ma la Corte ha ritenuto prefabbricato il punto centrale sulla qualificazione dell'azione; i profili di tutela costituzionale vanno valutati nell'ambito dell'azione di cognizione ordinaria.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento alle istanze di rimessione in termini e alla necessità di pronunciarsi sulle eccezioni processuali; la Corte ha assorbito le altre censure in ragione dell'accoglimento del primo motivo.
art. 7, comma 2, L. n. 212/2000
Invocato dal ricorrente per la disciplina della trasparenza e dell'indicazione del soggetto responsabile; la Corte non ha deciso nel merito su questo profilo essendo decisive le questioni di qualificazione dell'atto impugnato.
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Norme sul regolamento delle spese di lite; la Corte ha rinviato al Tribunale di merito anche per il regolamento delle spese, ritenendo assorbite le censure relative alla condanna alle spese.
Sez. Un. n. 19667/2014 e Sez. Un. n. 15354/2015 (giurisprudenza)
Giurisprudenza nomofilattica che ha chiarito la natura alternativa dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo rispetto all'espropriazione, affermando che l'impugnazione segue il rito ordinario e si configura quale azione di accertamento negativo.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto del procedimento esecutivo ma procedura alternativa all'espropriazione; la sua impugnazione non rientra nelle opposizioni ex art. 617 o 645 c.p.c.
- Se si impugna un'iscrizione ipotecaria, l'azione deve essere proposta secondo le regole del rito ordinario di cognizione come azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore e non è soggetta al termine decadenziale breve previsto per le opposizioni esecutive.
- La qualificazione data dal giudice di merito all'azione proposta è determinante per stabilire il rimedio esperibile: per il principio dell'apparenza si valuta l'impugnazione in base a quella qualificazione, anche se inesatta.
- Le eventuali violazioni formali della comunicazione di iscrizione (mancata indicazione di termini, soggetto responsabile o mancata notifica del preavviso) restano rilevanti sul piano del merito dell'azione di accertamento ma non trasformano automaticamente l'iscrizione in atto esecutivo soggetto ai termini dell'opposizione esecutiva.
- In presenza di controversie su iscrizioni ipotecarie, è opportuno proporre un ricorso in cognizione ordinaria o, se già proposta un'opposizione esecutiva ritenuta tardiva, valutare la trasformazione/riqualificazione come azione di accertamento negativo nelle sedi opportune.
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