Cassazione Civile, Sentenza n. 32684/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento collettivo disposto nell'ambito di una procedura ex L. n. 223/1991 per la cessazione della gestione diretta dei servizi di facchinaggio e pulizia (esternalizzazione). La lavoratrice aveva contestato la carenza della comunicazione di avvio procedura (art. 4 L. 223/1991), in particolare la mancata specificazione dei motivi che giustificassero la limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti al settore esternalizzato e la conseguente violazione dei criteri di scelta del personale; era inoltre dedotta l'irrilevanza del rifiuto di aderire a una proposta di assunzione da parte della società appaltatrice e la mancata prova dell'aliunde perceptum/percipientum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Binfi S.p.A., confermando la decisione della Corte d'Appello di Firenze che aveva ritenuto la comunicazione di avvio della procedura incompleta e idonea a condizionare i criteri di scelta. È stata condivisa la valutazione che l'indicazione della mera esternalizzazione e l'assenza di posti disponibili non erano sufficienti a giustificare l'esclusione dalla platea dei lavoratori di altri dipendenti dello stesso livello D1; la carenza informativa ha inciso sulla correttezza della selezione dei licenziandi. La Corte ha quindi ritenuto applicabile la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori (come già pronunciato in grado di merito) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3
art. 4, co. 3 L. n. 223/1991
La comunicazione di avvio della procedura deve fornire informazioni complete e specifiche per consentire alle organizzazioni sindacali un effettivo controllo e la verifica di misure alternative. La mancanza di tali informazioni può rendere la comunicazione inidonea e pregiudicare la funzione sindacale di controllo.
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9
art. 4, co. 9 L. n. 223/1991
Richiama gli obblighi informativi relativi alla procedura collettiva; la Corte ha valutato che i contenuti previsti non siano stati adeguatamente esplicitati nella comunicazione impugnata.
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 12
art. 4, co. 12 L. n. 223/1991
La violazione degli obblighi procedurali può determinare l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura; se tale violazione incide anche sulla corretta individuazione dei lavoratori, la tutela può essere rafforzata.
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, commi 1 e 3
art. 5, co. 1 e 3 L. n. 223/1991
Stabilisce i criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative; la violazione dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto.
Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), art. 18, comma 4
art. 18, co. 4 L. n. 300/1970
Prevede la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennità risarcitoria (non superiore a dodici mensilità) per i licenziamenti intimati in violazione dei criteri di scelta; la Corte ha ritenuto applicabile questa tutela quando il vizio informativo ha inciso sostanzialmente sulla selezione.
Statuto dei Lavoratori, art. 18, commi 5 e 7
art. 18, co. 5 e 7 L. n. 300/1970
Rilevate dalla ricorrente come possibili regimi sanzionatori, queste disposizioni disciplinano forme alternative di tutela in altri casi; la Corte ha distinto i regimi e confermato l'applicabilità del comma 4 quando il vizio incide sulla sostanza della scelta.
Codice civile, art. 2697 (onere della prova)
Usato per discutere il riparto dell'onere della prova sulla fungibilità delle mansioni: la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio gravi sull'azienda quando questa delimita unilateralmente la platea senza adeguata motivazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, co. 1-quater DPR n. 115/2002
Norma richiamata in ordine agli oneri contributivi processuali a carico della parte soccombente; applicata per il versamento di contributi di rito.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve contenere informazioni complete e specifiche (art. 4 L. 223/1991) sulle ragioni della scelta della platea dei licenziandi: mera indicazione di esternalizzazione o assenza di posti non è sufficiente.
- Il datore non può limitare unilateralmente la platea dei licenziandi a un reparto salvo dimostrare che si tratti di una unità produttiva autonoma (indipendenza tecnica/amministrativa) o che le mansioni siano specifiche e infungibili.
- Se la carenza informativa incide sulla corretta applicazione dei criteri di scelta, la violazione ha effetto sostanziale e non solo formale; in tal caso si applica la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori (reintegra + indennità fino a 12 mensilità).
- Il rifiuto del lavoratore di accettare una proposta di assunzione da parte della società appaltatrice non giustifica di per sé la legittimità del licenziamento; tale rifiuto non configura automaticamente inadempimento.
- L'onere della prova sulla esistenza di ragioni che giustifichino la delimitazione della platea dei licenziandi grava sul datore di lavoro: deve dimostrare la fungibilità o l'infungibilità delle mansioni e l'impossibilità di riassegnazione interna.
- Differenziare tra vizio procedurale formale (che può determinare tutela indennitaria) e vizio che incide sui criteri di scelta (che determina reintegrazione): la valutazione concreta dipende dall'effetto del vizio sulla posizione del singolo lavoratore.
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