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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32730/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la decorrenza e il ricalcolo della pensione di anzianità di Corallini: l'INPS sosteneva che la decorrenza dovesse essere fissata nell'aprile 2001 e deduceva la violazione dell'art.47 DPR 30/04/1970 n.639 in relazione all'applicazione dell'art.38 del d.l. n.98/2011 (conv. in legge n.111/2011). L'INPS contestava l'applicabilità della novella sulle decadenze ai casi come quello in esame (ritenuto di mera decorrenza e non di riliquidazione) e sosteneva che, comunque, eventuali termini decadenziali erano già maturati prima dell'entrata in vigore della norma, dato che l'interessato aveva presentato domande amministrative precedenti (1996, 2000, 2008, 2009).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio secondo cui la novella dell'art.38 d.l. n.98/2011 ha introdotto una disciplina innovativa che estende l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art.47 DPR n.639 anche alle azioni di riliquidazione di prestazioni parzialmente riconosciute, ma tale disciplina non si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Richiamando precedenti (tra cui Cass. n.1071/2015 e Cass. n.4196/2020) e la sentenza della Corte costituzionale n.69/2014, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'avverarsi della decadenza antecedente alla nuova disciplina e aveva condannato l'INPS all'erogazione dei ratei a favore di Corallini. L'INPS è stata condannata al pagamento delle spese processuali e agli oneri di contributo unificato previsti.

Norme richiamate

  • art. 38, d.l. 6 luglio 2011, n.98, conv. in legge 15 luglio 2011, n.111

    La novella ha esteso l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art.47 DPR n.639 anche alle azioni per la riliquidazione di prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute; tuttavia tale innovazione non si applica ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione

  • art. 47, DPR 30 aprile 1970, n.639

    Dispone il termine decadenziale applicabile alle domande amministrative e giudiziarie per prestazioni; la sua applicazione ai casi di riliquidazione è stata oggetto della novella dell'art.38/2011

  • Corte costituzionale, sentenza n.69/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.38, comma 4, del d.l. n.98/2011 in punto di profili costituzionali, influenzando l'interpretazione della disciplina e la sua applicazione ai processi pendenti

  • Cassazione, sent. n.1071/2015 e Cassazione, sent. n.4196/2020

    Precedenti della Corte di Cassazione che hanno stabilito che la disciplina introdotta dall'art.38/2011, essendo innovativa sul piano delle decadenze, non si applica ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore

  • art.13, co.1-quater, DPR n.115/2002

    Norma procedurale richiamata per disporre l'ulteriore versamento, a carico del ricorrente, del contributo unificato nella misura prevista

Massime di principio

  • Se una norma successiva introduce o restringe termini decadenziali relativi a prestazioni previdenziali (es. riliquidazione), tale disciplina innovativa in genere non si applica ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della norma.
  • Quando il contenzioso riguarda la riliquidazione o il maggior riconoscimento di una prestazione precedentemente erogata in misura parziale, occorre verificare la data di instaurazione del giudizio: se il giudizio era già pendente alla data di entrata in vigore della novella, non si può automaticamente invocare il nuovo termine decadenziale.
  • La mera riproposizione o ricostituzione di domande amministrative successive non sempre interrompe o rinnova i termini decadenziali: va valutato se tali comportamenti costituiscono nuove domande idonee a far decorrere nuovamente il termine o se restano atti ripristinatori privi di efficacia ai fini della decadenza.
  • Nel contestare decorrenze e ricalcoli pensionistici, l'INPS deve tenere conto dei precedenti giurisprudenziali che hanno chiarito l'irretroattività delle regole decadenziali innovative rispetto ai giudizi pendenti.
  • In caso di diniego amministrativo o di passività dell'ente su istanze ripetute, è importante documentare la tempistica esatta delle domande e dei provvedimenti per valutare l'eventuale decorrenza di termini decadenziali applicabili.
  • Per l'attore/resistente, instaurare il giudizio prima dell'entrata in vigore di una disposizione che peggiora la posizione (introducendo termini più restrittivi) tende a preservare la possibilità di ottenere riliquidazioni o decorrenze più favorevoli.

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