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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32686/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva lasciato la Nigeria per dissidi con lo zio, che dopo la morte del padre pretendeva una parte del corrispettivo ricavato dalla vendita di un terreno appartenuto anche allo zio, e per il timore di eventuali rivendicazioni della setta degli Ogboni, alla quale apparteneva il padre. La Commissione territoriale e il Tribunale avevano negato, in via gradata, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1539/2019 pubblicata il 23 ottobre 2019, aveva respinto l’impugnazione. La Corte territoriale aveva ritenuto il racconto generico, contraddittorio e privo di dettagli, aveva escluso l’appartenenza del richiedente a gruppi perseguitati o a categorie esposte a violenze e aveva rilevato l’assenza di allegazioni e prove di una vulnerabilità individuale e di un’effettiva integrazione in Italia. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo rilievo, la tempestività dell’impugnazione, proposta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza non notificata; con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2008, ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe dovuto comparare l’inserimento sociale raggiunto in Italia con le condizioni del paese di origine.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso: per le controversie di protezione internazionale soggette ratione temporis al rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150/2011, l’impugnazione per cassazione della sentenza d’appello va proposta entro il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., e non entro il termine di sessanta giorni. Ha tuttavia dichiarato inammissibile il motivo sulla protezione umanitaria. Ha ribadito che tale tutela richiede una valutazione comparativa effettiva e attuale tra la situazione individuale nel paese di origine e il livello di integrazione in Italia, diretta a verificare il rischio di compromissione del nucleo essenziale dei diritti umani e della dignità personale; la mera prospettiva di una vita migliore nel paese di accoglienza non basta. Nel caso concreto, la decisione di merito aveva rilevato l’assenza di documentazione su un effettivo radicamento in Italia, l’assenza nel sud della Nigeria di un conflitto armato generalizzato, la mancata appartenenza del richiedente a gruppi discriminati, la professione della religione cristiana, l’assenza di problemi di salute e la presenza di fratello e sorella in Nigeria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Nessuna condanna alle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva; è stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate “ratione temporis” secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado

    In queste controversie, il termine per il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello è quello semestrale ordinario decorrente dalla pubblicazione, non il termine previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per l’appello contro le ordinanze di primo grado.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, impone l’esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza

    La norma concorre a fondare la protezione umanitaria e richiede, ai fini del suo riconoscimento, un esame individuale e attuale del paese di origine, comparato con l’integrazione in Italia, per verificare se il rimpatrio comporti la compromissione del nucleo essenziale dei diritti umani e della dignità personale.

  • art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998

    il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, impone l’esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza

    La disposizione è richiamata quale parametro della protezione umanitaria, da applicare attraverso il confronto effettivo tra condizioni nel paese d’origine e integrazione in Italia, verificando il rischio di lesione dei diritti umani essenziali.

  • art. 32 D.Lgs. n. 251/2007

    il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, impone l’esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza

    La norma è interpretata, insieme ai parametri del testo unico sull’immigrazione, nel senso che la protezione umanitaria presuppone una comparazione individuale e attuale tra la situazione nel paese d’origine e l’integrazione acquisita in Italia.

  • art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 25/2008

    la protezione umanitaria costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia (come rende evidente l’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3)

    La protezione umanitaria ha carattere residuale e completa il sistema della protezione internazionale; il ricorrente aveva invocato il comma 2, mentre il passaggio motivazionale della Corte richiama espressamente il comma 3 per qualificare la residualità della tutela.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate “ratione temporis” secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado

    La Corte applica il termine lungo di sei mesi al ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello nel rito sommario in materia di protezione internazionale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis

    In conseguenza della declaratoria d’inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale soggette ratione temporis al rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150/2011, il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello è soggetto al termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; il termine dell’art. 702-quater c.p.c. riguarda invece l’appello contro le ordinanze di primo grado.
  • La protezione umanitaria richiede un esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel paese d’origine e una comparazione effettiva con il grado d’integrazione raggiunto nel paese di accoglienza, per accertare se il rimpatrio comporti la compromissione del nucleo essenziale dei diritti umani e della dignità personale.
  • La mera allegazione di una prospettiva di vita migliore nel paese di accoglienza non è sufficiente per ottenere la protezione umanitaria: occorre una vulnerabilità effettiva, riferita alla violazione o all’impedimento dell’esercizio di diritti umani inalienabili. La tutela ha carattere residuale rispetto alle altre forme di protezione internazionale.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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