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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32726/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento per esito negativo del periodo di prova (docente di violoncello, classe AN77) per vizi di forma e di merito: si censurava l'utilizzazione in ore aggiuntive nella scuola primaria (in contrasto con l'art. 438 d.lgs. 297/1994), la presunta illegittimità del recesso per tempestività del parere del Comitato di valutazione rispetto alla fine dell'anno formativo, la mancata comunicazione del mancato superamento del primo periodo di prova (art. 14 d.m. 850/2015), la carenza dell'attività formativa/tutoraggio e l'omessa motivazione nella ripetizione del periodo di prova (art. 5 d.m. 850/2015). La ricorrente chiedeva reintegra nel posto e risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il percorso formativo e di prova posto in essere dall'Amministrazione era congruo e che le valutazioni negative, rese da soggetti diversi (dirigente scolastico, ispettore, comitato di valutazione e tutor), avevano principalmente riguardato l'attività di docenza di violoncello nella scuola secondaria. Sul piano normativo la Corte ha osservato che: l'art. 438 d.lgs. 297/1994 non vieta automaticamente l'assegnazione di ore/attività aggiuntive purché coerenti con il profilo e con il piano dell'offerta formativa; la disciplina vigente sul periodo di prova è ora dettata dalla legge n. 107/2015 e dai decreti ministeriali di organizzazione, ma i d.m. in esame non assumono natura regolamentare tale da poter essere sindacati in cassazione come norme; l'art. 2096 c.c. non è applicabile al pubblico impiego contrattualizzato; l'"anno di formazione" termina con la fine delle lezioni (art. 440 d.lgs. 297/1994), per cui il parere del comitato reso il 28 giugno non ha reso illegittimo il recesso; le doglianze sulla mancata comunicazione, sulla formazione e sulla motivazione della reiterazione del periodo sono state valutate dal giudice di merito e ritenute non idonee a inficiare la validità del licenziamento. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il resistente ha avuto esito favorevole.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 297/1994, art. 438

    durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita

    Stabilisce la correlazione tra periodo di prova e mansioni della cattedra, ma non impedisce l'assegnazione di attività aggiuntive se coerenti con il profilo professionale, con il piano dell'offerta formativa e senza mutare sostanzialmente l'oggetto della prestazione

  • legge n. 107/2015, art. 1 commi 115-120

    Definisce il quadro normativo attuale sul periodo di formazione e prova del personale docente (durata minima, giorni effettivi, ruolo del dirigente, del comitato e del tutor) e rinvia a disposizioni ministeriali le modalità attuative

  • d.m. n. 850/2015 (art. 13, art. 14, art. 5)

    Decreto ministeriale interpretato come atto direttivo/organizzativo e non come regolamento formale; la valutazione della sua applicazione concreta è rimessa al giudice di merito e la sua mera violazione formale non è sindacabile in cassazione se non come censura di fatto decisivo

  • d.lgs. n. 297/1994, art. 440

    "l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico e termina con la fine delle lezioni"

    L'anno di formazione si conclude con la fine delle lezioni (non con la fine delle sole attività didattiche intese in senso diverso), quindi il parere del comitato espresso il 28 giugno non determina automaticamente l'illegittimità del recesso

  • codice civile, art. 2096

    Non applicabile all'impiego pubblico contrattualizzato: la disciplina della prova nel pubblico impiego ha regole speciali ed il rimando al 2096 civ. non è pertinente

  • CCNL (art. 28 del CCNL 29.11.2007)

    "gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento... il piano annuale delle attività ... può prevedere attività aggiuntive"

    I contratti collettivi prevedono la possibilità di attività aggiuntive coerenti con il piano dell'offerta formativa; tali attività rientrano, se compatibili, nelle mansioni docente e possono ricadere nel periodo di prova

  • d.P.R. n. 275/1999 (artt. 6 e 7)

    Richiamato per il principio di autonomia scolastica e la possibilità che l'offerta formativa comprenda attività estese al territorio, giustificando l'assegnazione di attività aggiuntive

  • legge n. 400/1988, art. 17

    Richiama i criteri per l'adozione di regolamenti con decreto ministeriale: se non osservate le formalità (denominazione, pareri, pubblicazione), il d.m. non assume natura regolamentare

  • codice civile, art. 1339

    Principio secondo cui la disciplina prevista dalla legge e dai contratti collettivi integra il regolamento contrattuale, rilevante per la disciplina della prova

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater

    Norma processuale richiamata dalla Corte per l'applicazione delle regole sul contributo unificato nel caso in cui una parte sia rimasta in giudizio non costituita

Massime di principio

  • L'assegnazione di ore o attività aggiuntive durante il periodo di prova non vicia automaticamente l'esperimento se tali attività sono coerenti con il profilo professionale, previste nel piano dell'offerta formativa e non ne mutano sostanzialmente l'oggetto
  • Nel pubblico impiego scolastico la disciplina della prova è regolata da norme speciali (legge n. 107/2015 e atti amministrativi); l'art. 2096 c.c. non è direttamente applicabile
  • I decreti ministeriali di carattere organizzativo possono non assumere natura di regolamento formale: la loro interpretazione e la valutazione della loro applicazione concreta spettano in primo luogo al giudice di merito e la cassazione è limitata nel sindacare fatti e apprezzamenti probatori
  • L'anno di formazione "terminale" si considera concluso con la fine delle lezioni; il rilascio di pareri interni (es. Comitato di valutazione) poco prima della fine delle lezioni non determina automaticamente la nullità del recesso se il periodo minimo e le formalità sono rispettati
  • In cassazione le censure che richiedono una rivalutazione delle prove o degli accertamenti di fatto sono in gran parte inammissibili: è necessario dimostrare l'omesso esame di un fatto decisivo o un vizio di diritto rilevante
  • Per incardinare con successo una impugnazione di licenziamento per periodo di prova occorre dimostrare che le violazioni procedurali o l'insufficienza della formazione abbiano effettivamente inciso sull'esito della valutazione in modo da renderla infondata o immotivata

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