Cassazione Civile, Ordinanza n. 25576/2025 del 18/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo netto della contribuente ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, applicando il cd. vecchio redditometro e recuperando a tassazione maggiori imposte IRPEF con relative sanzioni. La CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso della contribuente, riducendo il reddito imponibile. In appello, la CTR aveva dichiarato estinto il giudizio ritenendo che l'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 avesse determinato la cessazione integrale della materia del contendere, anche a fronte dell'appello incidentale dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016: secondo la ricorrente, la rottamazione riguardava solo il carico affidato all'agente della riscossione, cioè gli importi già iscritti a ruolo secondo la riscossione frazionata, e non l'intera pretesa fiscale oggetto dell'avviso di accertamento; pertanto, essendo rimasta controversa la parte residua del tributo e avendo l'Ufficio coltivato l'appello incidentale, non vi era cessazione totale della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto errata la decisione della CTR perché la definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 non estingue automaticamente il giudizio relativo all'avviso di accertamento quando il carico definito non copre l'intera pretesa tributaria oggetto della controversia. Nel caso concreto, una parte del credito derivante dall'avviso era rimasta estranea alla procedura di rottamazione, essendo ancora sub iudice la differenza tra l'importo originariamente accertato e quello rideterminato dalla CTP, sulla quale l'Ufficio aveva anche proposto appello incidentale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio secondo cui la rottamazione dei carichi produce estinzione del giudizio solo se riguarda l'intera pretesa dedotta in causa. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito mediante redditometro nel testo vigente ratione temporis.
D.M. 10 settembre 1992
Richiamato come fonte degli indici del cd. vecchio redditometro.
D.M. 19 novembre 1992
Richiamato come fonte degli indici del cd. vecchio redditometro.
art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016
La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione non si riferisce agli avvisi di accertamento in sé, ma solo ai carichi iscritti a ruolo; produce cessazione della materia del contendere solo se il carico definito coincide con l'intera pretesa oggetto del giudizio.
art. 15, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per individuare l'importo dovuto a titolo provvisorio in caso di proposizione del ricorso, pari a un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
art. 68, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale base della riscossione frazionata in pendenza del processo tributario.
art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato insieme all'art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per delimitare l'ammontare riscossibile in pendenza del giudizio.
art. 29, comma 1, lettera b), D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010
Norma richiamata per spiegare che il carico definito è quello affidato all'agente della riscossione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro formale del motivo per violazione processuale e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Norma applicata per disporre la cassazione con rinvio.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Norma applicata per il rinvio al giudice di merito sul principio di diritto enunciato.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il rinvio nel processo tributario e per le spese.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Richiamato per rimettere al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione non comporta di per sé l'estinzione del giudizio sull'avviso di accertamento se il carico rottamato non coincide con l'intera pretesa tributaria oggetto della lite.
- La cessazione della materia del contendere per effetto della rottamazione è configurabile solo quando il carico definito copre integralmente il credito fiscale controverso; se resta una parte della pretesa non definita, persiste l'interesse alla decisione nel merito.
- Nel processo tributario, la presenza di un appello incidentale dell'Ufficio conferma che la pretesa residua è ancora controversa e impedisce di ritenere cessata integralmente la materia del contendere per la sola adesione del contribuente alla definizione agevolata.
- La rottamazione di cartelle riferite alla riscossione frazionata va distinta dal giudizio sull'atto impositivo presupposto: quanto pagato in sede di definizione può incidere solo sull'importo finale dovuto, ma non elimina automaticamente il contenzioso sull'an debeatur residuo.
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