Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso all’esito di verifiche fiscali svolte nei confronti di una società, poi trasparente ai fini dell’imposizione del reddito d’impresa in capo ai soci, e da un ulteriore avviso IRPEF emesso nei confronti di un socio. L’Amministrazione aveva ritenuto che, mediante un software gestionale, la società omettesse di registrare parte dei corrispettivi incassati, anche sulla base di un esposto e delle dichiarazioni di una ex dipendente, cui erano seguiti ulteriori riscontri documentali e investigativi. I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello con tre motivi: con il primo denunciavano la violazione di norme processuali e tributarie per avere la CTR ritenuto inammissibile, perché nuova, la censura sulla inesistenza della notifica degli atti impositivi; con il secondo deducevano omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo l’inutilizzabilità di prove acquisite in violazione di diritti costituzionali e criticando l’uso delle dichiarazioni dell’ex dipendente; con il terzo lamentavano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. per asserito travisamento della prova, sostenendo che la documentazione extracontabile relativa ai due punti vendita dovesse essere trattata separatamente e che i documenti sequestrati non confermassero quanto indicato nei cedolini predisposti dalla dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la rinuncia al motivo era stata formulata dai ricorrenti senza accettazione della controparte. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente volto a contestare una valutazione di diritto e di merito già affrontata dalla CTR, senza indicare un fatto storico decisivo omesso, e comunque soggetto ai limiti della doppia conforme. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non riportava puntualmente le risultanze probatorie asseritamente travisate e mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite e delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che la censura non investe un fatto storico omesso ma una questione di diritto o una diversa lettura delle prove
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel primo motivo per contestare la declaratoria di novità della censura in appello
art. 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010
richiamato nel primo motivo
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel primo motivo
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel primo motivo
art. 25 d.l. n. 446 del 1997
richiamato nel primo motivo
richiamato per il divieto di doppia conforme che impedisce la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. nei limiti indicati
richiamati nel terzo motivo per denunciare un preteso travisamento della prova
richiamati nel terzo motivo in tema di presunzioni semplici
applicato per la condanna al pagamento di somme aggiuntive in ragione della manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 22984/2010
citato dalla CTR quale precedente sull’utilizzabilità di elementi acquisiti da un soggetto infedele
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente non esaminato; non è sufficiente contestare la valutazione giuridica o la mancata adesione alla propria tesi difensiva.
- In presenza di "doppia conforme" di merito, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato e non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La censura di travisamento della prova è inammissibile se non vengono trascritte o quantomeno indicate in modo puntuale le specifiche risultanze documentali asseritamente mal valutate dai giudici di merito.
- Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: le doglianze che mirano soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una lettura più favorevole delle prove sono inammissibili.
- La rinuncia a un motivo di ricorso, se non accettata dalla controparte, non determina automaticamente l’accoglimento della rinuncia stessa, ma può condurre alla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse alla pronuncia sul motivo rinunciato.
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