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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20885/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Ufficio aveva contestato la non genuinità di un contratto di appalto di servizi intercorrente con una società appaltatrice e aveva riqualificato il rapporto come somministrazione irregolare di manodopera, recuperando a tassazione l’IVA detratta e negando la deduzione dei costi ai fini IRAP. La CTR del Veneto aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato l’atto impositivo. In Cassazione la contribuente proponeva sette motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, per asserita insufficienza degli elementi indiziari; 3) violazione della disciplina IVA e della direttiva 2006/112/CE, sostenendo che le operazioni fossero comunque prestazioni di servizi imponibili; 4) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 4 d.lgs. 446/1997, contestando il diniego di detrazione/deduzione come mera riqualificazione giuridica; 5) violazione di norme costituzionali, tributarie e civilistiche, nonché dei principi di neutralità e proporzionalità IVA, assumendo che il versamento dell’imposta da parte della controparte e l’assenza di danno erariale impedissero il recupero; 6) violazione dell’art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997, per l’asserita preclusione al recupero IVA e alle sanzioni proporzionali; 7) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la sentenza avesse negato fatti pacifici o coperti da giudicato interno, in particolare il versamento delle imposte da parte della società appaltatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione intelligibile e specifica, non meramente apparente. Ha respinto il secondo perché la CTR aveva fatto corretta applicazione delle presunzioni, valorizzando una pluralità di elementi convergenti (mancata esibizione degli elenchi dei lavoratori, esiti della verifica della Guardia di Finanza, mail da cui risultava che il personale era selezionato dalla committente e formalmente assunto dall’appaltatrice). Ha rigettato i motivi terzo, quarto e sesto perché l’accertata non genuinità dell’appalto e la riconduzione del rapporto a somministrazione irregolare escludevano, in fatto, l’esistenza della prestazione fatturata e quindi il presupposto sostanziale della detrazione IVA e della deduzione IRAP; l’IVA esposta in fattura, da sola, non basta. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quinto, reputandolo un insieme di censure non specificamente confrontate con la ratio decidendi e comunque non idonee a superare il difetto dei presupposti sostanziali delle imposte pretese. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo perché non coglieva la ratio della decisione e, inoltre, le violazioni processuali denunciate non risultavano integrate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata in modo da rendere comprensibile l’iter logico e le ragioni della decisione; la motivazione è nulla solo se meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio processuale è deducibile solo se la motivazione è del tutto inidonea a far conoscere il ragionamento decisorio o se ricorre una vera violazione processuale.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova della pretesa e delle ragioni difensive va valutato secondo i criteri ordinari, ma il giudice di merito conserva il potere di apprezzare gli elementi offerti.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici sono ammissibili quando il ragionamento inferenziale è fondato su indizi idonei e non su mere congetture.

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; in cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione, non una diversa lettura del fatto.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    la prova nel processo tributario resta soggetta alle regole di valutazione presuntiva e al controllo di legittimità nei limiti consentiti.

  • art. 2, par. 1, lett. c), direttiva 2006/112/CE

    la mera astratta imponibilità IVA delle prestazioni di servizi non consente la detrazione se il giudice accerta che la prestazione fatturata non è quella realmente intercorsa tra le parti.

  • art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972

    la prestazione di servizi è rilevante ai fini IVA solo se effettivamente resa secondo il rapporto realmente intercorso.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    il diritto alla detrazione presuppone operazioni effettive e l’effettiva realizzazione della prestazione a monte; non basta l’IVA esposta in fattura.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    la mera indicazione dell’imposta in fattura non è sufficiente a fondare la detrazione in assenza del presupposto sostanziale dell’operazione.

  • art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997

    ai fini IRAP il costo è deducibile solo se inerente e riferibile a un’operazione effettiva; manca la deduzione quando il rapporto è solo formalmente qualificato come appalto.

  • art. 53 Cost.

    il principio di capacità contributiva non impedisce il recupero dell’imposta quando difettano i presupposti sostanziali della detrazione/deduzione.

  • art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto non dirimente rispetto all’accertata mancanza del presupposto sostanziale dell’operazione.

  • art. 163 TUIR

    richiamato dalla parte ricorrente, ma non idoneo a superare la ricostruzione fattuale della non genuinità dell’appalto.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo rispetto al recupero delle imposte indebitamente detratte o dedotte.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997

    non impedisce il recupero dell’IVA quando l’operazione fatturata è fittizia o non corrispondente alla realtà sostanziale; la disciplina sanzionatoria non neutralizza il difetto del presupposto impositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è violazione quando il giudice decide nell’ambito delle questioni devolute e qualifica giuridicamente i fatti senza attribuire un bene diverso da quello richiesto.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se la decisione sia fondata su prove non introdotte o su fatti notori/propria scienza del giudice; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, soltanto quando non consente di comprendere le ragioni della decisione; se il ragionamento del giudice è intellegibile e individua la ratio decidendi, il vizio non sussiste.
  • In materia di presunzioni semplici, la censura di legittimità è ammissibile solo per errore di sussunzione dei fatti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio.
  • Quando un contratto di appalto di manodopera sia accertato come non genuino e meramente schermante una somministrazione irregolare, manca il presupposto sostanziale della prestazione fatturata: di conseguenza non sorge il diritto alla detrazione dell’IVA e non è configurabile la deduzione dei costi ai fini IRAP.
  • Il diritto alla detrazione IVA presuppone l’effettiva realizzazione dell’operazione a monte e non può fondarsi sulla sola indicazione dell’imposta in fattura o sul pagamento dell’imposta da parte di un soggetto diverso.
  • I principi di neutralità dell’IVA e di capacità contributiva non operano in astratto per sanare operazioni fittizie o non corrispondenti alla realtà sostanziale; essi non impediscono il recupero dell’imposta quando difettano i presupposti sostanziali del tributo.
  • Le censure processuali ex artt. 112 e 115 c.p.c. non possono essere usate per ottenere un nuovo esame del merito: occorre indicare una vera pronuncia ultra/extrapetita o l’uso di prove non introdotte, non la mera contestazione del peso attribuito alle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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