Cassazione Civile, Ordinanza n. 34431/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2002, con cui l’amministrazione contestava alla società il ruolo di mera cartiera. La CTR aveva accolto l’appello della società e della socia, ritenendo maturata la decadenza dal potere di accertamento per mancato raddoppio dei termini, sulla base della disciplina sopravvenuta introdotta dal d.lgs. n. 128 del 2015 e della ritenuta maturazione del termine di prescrizione alla data di notifica dell’atto. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la CTR abbia deciso su ragioni di decadenza non dedotte in primo grado; secondo, violazione e falsa applicazione delle norme sui termini di accertamento IVA e imposte dirette e della disciplina transitoria, sostenendo che la L. n. 208 del 2015 non abbia eliminato la clausola di salvaguardia degli avvisi notificati fino al 2 settembre 2015, che in caso di omessa dichiarazione il termine ordinario non sia quello ritenuto dalla CTR e che, in ogni caso, il raddoppio dipenda solo dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia, senza rilevanza della prescrizione.
La decisione
La Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso perché rileva d’ufficio la nullità del giudizio di appello per violazione del litisconsorzio necessario. La lite riguardava una rettifica fondata su elementi comuni alla società di persone e ai soci; dagli atti emerge che una delle originarie ricorrenti in primo grado, socia della società, non era stata evocata nel giudizio di appello. In materia tributaria, l’accertamento del reddito della società di persone e l’automatica imputazione ai soci comportano un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti rende nullo il giudizio anche in grado di legittimità. La sentenza della CTR viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata a fondamento del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata a fondamento del secondo motivo per violazione di legge
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dei termini di accertamento IVA
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dei termini di accertamento delle imposte dirette
citato in relazione alla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento e alla relativa clausola di salvaguardia
art. 1 d.lgs. n. 208 del 2015
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina transitoria
richiamato nel secondo motivo come norma processuale asseritamente violata
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
indicato come base dell’integrazione del contraddittorio nel processo tributario in presenza di litisconsorzio necessario
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla riunione dei giudizi
richiamato per affermare l’unitarietà dell’accertamento del reddito delle società di persone e la conseguente imputazione ai soci
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all’accertamento del reddito di società di persone e alla conseguente imputazione ai soci, sussiste un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali.
- La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari nel giudizio di merito determina la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando il vizio del contraddittorio è assorbente, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso sul merito della pretesa fiscale.
- Il giudicato favorevole formatosi su una questione personale di uno dei coobbligati o soci non si estende automaticamente alla posizione degli altri soggetti o al diverso atto impositivo emesso nei loro confronti.
- La mera identità delle questioni giuridiche o fattuali non produce, di regola, un vincolo di precedente nel processo civile italiano, non essendo applicabile un principio di stare decisis.
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