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Sentenza

Sentenza del 14/03/2025 n. 6868 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il 2008, notificato il 9 aprile 2013 dopo una verifica della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi per complessivi € 902.100, desunti anche da indagini sui conti della società e dei soci, e costi ritenuti indeducibili per € 108.000, relativi a fatture di Nautica Service Srl (€ 78.000 oltre IVA) e Nautica Interiors Srl (€ 30.000 oltre IVA); aveva inoltre disconosciuto una perdita del 2007 di € 57.171 utilizzata nel 2008, rideterminando IRPEF, IVA e IRAP e applicando sanzioni. La società contestava, con sette motivi, la legittimità formale dell’accertamento e della delega di firma, l’ammissibilità della documentazione prodotta dall’Agenzia in appello, l’omessa allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, la ripresa di versamenti e prelevamenti senza riconoscere costi, la valutazione dei documenti bancari e la ripartizione dell’onere della prova sui movimenti dei soci e sui costi contestati.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della delega di firma secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis e ha confermato che la delega risultava ritualmente conferita e l’avviso sottoscritto da funzionaria legittimata. Le censure di omessa pronuncia sulle indagini bancarie e sui costi sono state respinte: le questioni risultavano implicitamente rigettate dalla conferma dell’accertamento e, nel merito, la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, mentre il contribuente deve provare i costi deducibili e la loro inerenza. La censura sulla valutazione della documentazione bancaria è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare l’accertamento di fatto della CTR; quella sull’onere probatorio relativo ai conti dei soci è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava sollevata nel giudizio di merito né localizzata negli atti. È stato inoltre ritenuto che l’Ufficio avesse fornito elementi presuntivi gravi e precisi circa la natura fittizia delle operazioni fatturate da società considerate cartiere, senza che la contribuente ne avesse dimostrato la concreta esecuzione. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia, confermato l’accertamento e condannato la società alle spese. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di Cassazione, liquidate in € 7.800 oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte esclude che la produzione della delega in appello abbia introdotto una domanda o eccezione nuova: l’Amministrazione aveva già contestato in primo grado la fondatezza della censura sulla delega.

  • Art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente ratione temporis

    l'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis, che prevedeva la possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio di secondo grado.

    Nel regime applicabile al giudizio in esame era consentito produrre nuovi documenti in appello, compresa la delega di firma, anche per dimostrare la legittimazione del sottoscrittore dell’accertamento.

  • Art. 42, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    se è vero che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, non vi è dubbio che essa possa produrla anche nel giudizio di secondo grado, almeno durante la vigenza del già citato art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.

    L’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un impiegato da lui delegato; l’Amministrazione deve dimostrare la delega, ma, secondo la disciplina processuale allora vigente, poteva produrla anche in appello.

  • Art. 112 c.p.c.

    non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima.

    Un’eccezione non esaminata espressamente non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con il suo accoglimento e consente quindi di ravvisarne il rigetto implicito.

  • Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    in tema di indagini bancarie, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la relativa autorizzazione esplica una funzione organizzativa, incidente soltanto nei rapporti tra uffici; pertanto, dalla sua mancata allegazione ed esibizione non discende l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, poiché l'illegittimità dell'atto può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.

    La mancata allegazione o esibizione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non invalida da sola l’accertamento. Rilevano la materiale assenza dell’autorizzazione e la prova di un concreto pregiudizio per il contribuente.

  • Art. 2697 c.c.

    in tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili, ed in ordine al requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa svolta.

    L’Ufficio deve provare gli elementi che fondano il maggior imponibile; il contribuente deve invece dimostrare i fatti che giustificano la deduzione dei costi e la loro inerenza all’attività.

  • Art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La deducibilità dei costi contestati richiede che il contribuente dimostri la veridicità delle operazioni e l’inerenza all’attività. La prova presuntiva dell’Ufficio che le fatture si riferiscano a operazioni fittizie può essere contrastata con elementi idonei a dimostrarne l’effettività.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime processuale applicabile al caso, la produzione in appello di documenti nuovi era consentita; depositare la delega di firma per dimostrare un fatto già pertinente alla contestazione non costituisce automaticamente una domanda o eccezione nuova.
  • L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario munito di delega. L’Amministrazione deve poter provare l’esistenza della delega, ma la possibilità di produrla in appello dipende dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis.
  • La mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non rende automaticamente nullo l’accertamento: occorre verificare se l’autorizzazione fosse materialmente assente e se ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.
  • Nelle riprese basate su indagini bancarie, l’Ufficio deve fondare la pretesa su elementi idonei a rivelare maggiori imponibili; chi deduce costi deve documentarne l’effettività e l’inerenza. La presunzione di operazioni fittizie può quindi spostare sul contribuente l’onere di fornire prova contraria.
  • Un motivo di ricorso per cassazione sulla ripartizione dell’onere della prova non è esaminabile nel merito se la questione non risulta proposta davanti al giudice di merito: il ricorrente deve indicare con precisione l’atto in cui l’ha sollevata.
  • La contestazione della valutazione dei documenti e delle circostanze di fatto compiuta dal giudice di merito non può essere trasformata in una censura di violazione di legge quando mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La mancata risposta espressa a un’eccezione non integra necessariamente omessa pronuncia: se la decisione è incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione, questa può considerarsi implicitamente rigettata.

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