Sentenza del 14/03/2025 n. 6730 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002-2006, emessi sulla base del PVC della Guardia di Finanza del 15 dicembre 2008, per IVA detratta su operazioni soggettivamente inesistenti e per ricavi ritenuti sottofatturati. Dopo l’accoglimento dei ricorsi della società in primo grado e la riforma in appello, la Cassazione, con ordinanza n. 336/2021, aveva disposto il rinvio limitatamente ai rapporti con Italian Car Srl, Sport Car Service di C.C. e Safety Car Srl e alle riprese per sottofatturazione e sanzioni. La società ha contestato la decisione resa in rinvio, denunciando, tra l’altro, l’omesso esame dei rapporti con Sport Car e Safety Car, errori sulla prova della frode e della sottofatturazione, omessa pronuncia e illegittima compensazione delle spese. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha sostenuto che l’annualità 2006 era ormai coperta da giudicato interno, non essendo stata inclusa nel precedente ricorso per cassazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso principale, rilevando che la CGT di secondo grado aveva omesso di esaminare i rapporti con Sport Car Service e Safety Car, benché rientrassero nel perimetro del rinvio: occorrono nuovi accertamenti di fatto. Ha accolto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia: per il 2006 si era formato giudicato interno, poiché la precedente impugnazione per cassazione non aveva incluso quell’annualità; la CGT non poteva quindi pronunciarsi su di essa. Sono stati rigettati gli altri sette motivi principali: la censura sulle sanzioni era generica e comunque infondata, non risultando individuata la norma oggettivamente incerta; è stata esclusa l’omessa pronuncia sulle sanzioni e sulle questioni relative alla sottofatturazione; è stata confermata, per quanto scrutinabile, la valutazione sulla frode relativa a Italian Car, priva di struttura aziendale, e sulla consapevolezza che il contribuente avrebbe dovuto avere; le contestazioni sulla sottofatturazione non potevano trasformarsi in una nuova valutazione delle prove in Cassazione. Rigettata anche la censura sulla compensazione delle spese. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione non definisce quindi nel merito le posizioni di Sport Car e Safety Car.
Norme richiamate
Art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello
Chi impugna in Cassazione una decisione che ha dichiarato generico un motivo deve indicare perché tale valutazione sarebbe errata e riprodurre le parti essenziali del precedente motivo, localizzandole negli atti; un rinvio generico all’atto d’appello non basta.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
affinché operi l'esimente di cui all' art. 6 , comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 , è necessario che l'incertezza, che deve avere carattere oggettivo, ricada sull'interpretazione di una disposizione la cui violazione comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
L’incertezza normativa esclude la responsabilità sanzionatoria soltanto se è oggettiva e riguarda una disposizione la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. La parte deve individuare concretamente la norma controversa e l’incertezza interpretativa.
Art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972
tale disposizione, che a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, era applicabile a decorrere dall'1/1/2005, non soltanto non è, come correttamente affermato dalla CTR, norma sanzionatoria, ma neppure idonea, come sembra sostenere la ricorrente nell'articolato motivo, a giustificare l'inapplicabilità delle sanzioni.
La disciplina della responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta non è una norma sanzionatoria e, da sola, non fonda la disapplicazione delle sanzioni tributarie.
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
La norma è richiamata nel contesto della detrazione IVA, ma la decisione non formula una distinta interpretazione del suo contenuto: per le operazioni soggettivamente inesistenti applica i principi probatori sulla frode e sulla consapevolezza del destinatario.
Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche mediante indizi, la fittizietà del fornitore e che il destinatario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza professionale, dell’inserimento dell’operazione in un’evasione. Una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria estraneità e la diligenza massima esigibile nel caso concreto.
per far ritenere assolto da parte dell'amministrazione finanziaria l'onere, sulla stessa incombente, di provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, con la precisazione che la prova può essere anche solo indiziaria
La frode e la consapevolezza del destinatario possono essere dimostrate mediante presunzioni, purché gli indizi siano idonei a sostenere l’inferenza. Nel caso concreto, la mancanza di una struttura aziendale del fornitore è stata ritenuta elemento sufficiente a sostenere la prova presuntiva, con conseguente onere di prova contraria per il contribuente.
non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia
L’omessa pronuncia non sussiste se la decisione, pur senza esaminare espressamente una domanda o eccezione, la respinge implicitamente perché incompatibile con la soluzione adottata. Resta invece rilevante l’omissione quando il giudice di rinvio non esamina una posizione che rientra nel perimetro fissato dalla Cassazione.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione processuale è stata applicata sia all’omessa pronuncia sui rapporti con due fornitori, sia all’ultrapetizione relativa all’annualità 2006, sulla quale il giudice di rinvio non poteva pronunciarsi dopo la formazione del giudicato interno.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale deve riferirsi in modo specifico e coerente a un fatto decisivo; non è ammissibile sovrapporre indistintamente difetto assoluto, apparenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La Corte non può essere chiamata a rivalutare le prove.
Art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
non essendo alla Corte demandato il compito di ricercare quale sia la effettiva critica mossa dalla parte alla sentenza impugnata
Il ricorrente deve indicare con chiarezza il vizio di legittimità e la critica rivolta alla decisione; non spetta alla Cassazione individuare quale censura la parte intendesse proporre.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma è stata invocata per la nullità della sentenza tributaria per carenza di motivazione. La Cassazione ha accolto la censura relativa ai due fornitori perché la decisione di rinvio non conteneva alcuna valutazione dei relativi rapporti.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La norma è stata richiamata quale requisito di motivazione della sentenza; l’omissione totale di esame delle posizioni di Sport Car e Safety Car ha giustificato la cassazione con rinvio.
La disciplina delle spese non è stata violata: il sindacato di legittimità non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito sull’opportunità della compensazione, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Art. 92, secondo comma, c.p.c.
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell' art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi
La compensazione delle spese per reciproca soccombenza rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e, in Cassazione, è censurabile nei limiti indicati dal principio riportato; nel caso la censura della società è stata respinta.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA da operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può provare per presunzioni sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, effettiva o esigibile secondo l’ordinaria diligenza professionale, del cliente. L’assenza di una struttura aziendale del fornitore può costituire un indizio decisivo; a quel punto il contribuente deve offrire prova concreta della propria estraneità e delle verifiche svolte.
- Pagamenti tracciati, fatture registrate, contabilità regolare, prezzi di mercato o assenza di un profitto anomalo non dimostrano necessariamente l’estraneità a una frode IVA: possono essere compatibili con operazioni soggettivamente inesistenti e non sostituiscono la prova della diligenza richiesta.
- Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, occorre identificare la specifica disposizione la cui interpretazione era incerta e dimostrare che l’incertezza era oggettiva e riguardava una norma sanzionata. Il richiamo generico al quadro normativo o a una disposizione sulla solidarietà d’imposta non è sufficiente.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici, distinti e coerenti con il vizio denunciato. Non è ammesso chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sotto l’etichetta della violazione di legge; inoltre, chi contesta la declaratoria di genericità di un motivo deve riprodurre e localizzare le parti rilevanti degli atti precedenti.
- Il giudice di rinvio è vincolato ai limiti della cassazione e alle questioni effettivamente devolute. Le annualità o i capi non impugnati nel precedente ricorso possono formare giudicato interno e non possono essere riaperti; viceversa, le posizioni comprese nel rinvio devono essere esaminate e decise.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando una domanda è implicitamente respinta dalla soluzione adottata. Tuttavia, l’assenza completa di esame di una questione di fatto rimessa al giudice di rinvio può comportare la cassazione della sentenza e un nuovo giudizio di merito.
- La sottofatturazione può essere provata sulla base di elementi concreti, come le dichiarazioni dei clienti; una volta assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione, spetta al contribuente fornire prova contraria. La Cassazione non riconsidera liberamente l’attendibilità delle prove valutate dal giudice di merito.
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