Sentenza del 14/03/2025 n. 6805 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diniego parziale del rimborso delle accise sul carburante usato nel secondo semestre 2017 per voli didattici. L’associazione aveva presentato tardivamente la domanda annuale di ammissione all’esenzione: l’istanza, inoltrata il 5 ottobre 2017, fu accolta dall’Agenzia il 29 novembre 2017 con effetto dalla data dell’autorizzazione, non retroattivamente. La CTR Lombardia, riformando la sentenza favorevole alla contribuente della CTP, aveva quindi escluso il rimborso per i consumi anteriori all’autorizzazione. In Cassazione l’associazione ha dedotto, con tre motivi esaminati congiuntamente, la violazione della disciplina nazionale e unionale sulle accise; ha sostenuto che il termine del D.M. n. 692/1996 fosse meramente formale e che l’esclusione del beneficio fosse sproporzionata, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi e non ha disposto il rinvio pregiudiziale. Ha ritenuto che la domanda annuale di ammissione all’esenzione, da presentare entro il 30 settembre dell’anno precedente, sia un requisito sostanziale, non un adempimento meramente formale: consente all’Agenzia e all’ENAC di verificare preventivamente i presupposti e l’impiego del carburante, controlli che non possono essere svolti efficacemente dopo il consumo. In caso di rinnovo tardivo, il D.M. prevede che il beneficio decorra dalla data dell’autorizzazione, senza efficacia retroattiva; la disciplina è stata giudicata compatibile con i principi UE di proporzionalità ed effettività, anche perché il termine era congruo, noto e concretamente rispettabile. Resta quindi ferma la decisione della CTR che aveva negato il rimborso per il periodo anteriore all’autorizzazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese, liquidate in 3.100 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione assunta l’11 dicembre 2024 e depositata il 14 marzo 2025.
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE, art. 14, par. 1, lett. b)
«Dunque, l'art. 14 cit. riconosce espressamente che gli Stati membri fissano a livello interno condizioni al fine precipuo di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni e di evitare frodi, evasioni o abusi.»
La direttiva impone l’esenzione per i prodotti energetici usati come carburante per la navigazione aerea, salvo l’aviazione privata da diporto, ma consente agli Stati di stabilire condizioni e controlli per applicarla correttamente e prevenire frodi. Non attribuisce quindi un diritto al rimborso indipendente dalle procedure nazionali.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 24
«Né la lettura dell'art. 24 del TUA, il cui testo è stato sopra riportato avvalla l'interpretazione della ricorrente, da ultimo rielaborata anche in memoria, secondo cui gli effetti avrebbero dovuto prodursi retroattivamente.»
L’art. 24 riconosce l’esenzione o l’aliquota ridotta per gli impieghi agevolati indicati nella Tabella A e consente il rimborso dell’imposta pagata, ma non fonda un effetto retroattivo dell’ammissione tardiva al beneficio.
D.M. 16 dicembre 1996, n. 692, art. 2, commi 4 e 5
«In particolare, la Corte (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25970 del 15/10/2019), in tema di imposta di consumo sugli oli lubrificanti, ha statuito che, in caso di utilizzo di oli e combustibili in esenzione d'accisa, la restituzione, anche mediante acconto, dell'imposta versata presuppone che il richiedente, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.M. n. 557 del 1996, presenti denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli almeno sessanta giorni prima della data di inizio dell'impiego, indicando espressamente le modalità d'uso dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo che presume di impiegare in un anno, la qualità e quantità dei prodotti che intende ottenere.»
Per il beneficio relativo ai voli didattici, il rinnovo va richiesto entro il 30 settembre dell’anno precedente. La Corte considera questo termine essenziale perché permette i controlli prima dell’utilizzo; la sua inosservanza comporta che il beneficio possa decorrere soltanto dalla successiva autorizzazione, non dal periodo precedente. La citazione riportata nel provvedimento riguarda un precedente applicativo, mentre il principio specifico è affermato ai paragrafi 10-14.
D.M. 16 dicembre 1996, n. 692, art. 3, commi 1 e 2
«È espressamente previsto il caso di una presentazione tardiva dell'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione, regolato nel senso che la richiesta non è viziata per l'inosservanza del termine suddetto, ma il beneficio dev'essere accordato a partire dalla data in cui si rilascia l'autorizzazione (art. 3, comma 2).»
L’istanza tardiva non è irricevibile, ma il rinnovo produce effetti dalla data del rilascio dell’autorizzazione. La disposizione esclude il riconoscimento dell’esenzione per i consumi anteriori a tale data.
D.M. 16 dicembre 1996, n. 692, artt. 6 e 7
«Dall'altro, il principio di stretta interpretazione delle agevolazioni e del rimborso in materia va conciliato con i principi eurounitari di proporzionalità ed effettività.»
Gli articoli disciplinano la distinta procedura semestrale per chiedere il rimborso delle imposte pagate. La domanda di rimborso non sostituisce la preventiva ammissione all’agevolazione: le due fasi hanno funzioni diverse e, per la Corte, consentono di verificare sia i presupposti del beneficio sia i consumi rimborsabili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È il parametro processuale in base al quale la contribuente ha denunciato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei primi due motivi e, come individuato dalla Corte, anche nel terzo.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è richiamata per la memoria depositata dalla ricorrente in vista dell’udienza; non ha costituito una questione controversa né la base della decisione di merito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
«Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.»
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale attua un’esenzione armonizzata e richiede una domanda preventiva per consentire verifiche prima del consumo, il termine può essere un requisito sostanziale del beneficio, non una formalità sanabile con la successiva prova dell’uso agevolato.
- Se la disciplina stabilisce che una domanda di rinnovo tardiva dà diritto al beneficio soltanto dalla data dell’autorizzazione, non si può presumere un’efficacia retroattiva per i consumi già effettuati.
- La domanda di ammissione preventiva all’esenzione e la successiva domanda di rimborso sono fasi distinte: rispettare la procedura di rimborso non rimedia, da solo, alla mancata o tardiva ammissione al beneficio.
- Le condizioni nazionali di accesso alle agevolazioni devono perseguire controlli effettivi ed essere compatibili con proporzionalità ed effettività. Un termine congruo, conosciuto in anticipo e funzionale a verifiche anteriori al consumo può essere legittimo; l’esito può invece differire se il termine è concretamente impossibile da rispettare o il rigetto è automatico e senza eccezioni.
- Per valutare un caso analogo occorre verificare il testo della disciplina applicabile, la data di presentazione dell’istanza, la data dell’autorizzazione e se i controlli richiesti potevano ancora essere svolti prima dell’utilizzo del prodotto.
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