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Sentenza

Sentenza del 14/03/2025 n. 6756 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso dell’IVA pagata in Italia sulle cessioni intracomunitarie a distanza effettuate dal 2012 al 2015 a privati residenti nei Paesi Bassi, operazioni che la società riteneva non imponibili in Italia ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.L. n. 331/1993. La società aveva inoltre versato l’IVA nei Paesi Bassi il 10 aprile 2015 e aveva ottenuto dall’amministrazione olandese un certificato di regolarità fiscale il 23 agosto 2018; presentò la domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2019. L’Agenzia la respinse perché tardiva, essendo decorso il termine biennale. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ricorse in Cassazione con due motivi: contestò la compatibilità della disciplina e del termine con i principi UE di neutralità ed effettività dell’IVA e chiese un rinvio pregiudiziale alla CGUE; sostenne inoltre che il termine dovesse decorrere dal rilascio del certificato olandese, non dal pagamento spontaneo dell’imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo e la richiesta di rinvio pregiudiziale: la CGUE ha già ritenuto in linea di principio ragionevoli i termini nazionali di decadenza, purché rispettino equivalenza ed effettività, e non sussisteva quindi necessità di un ulteriore rinvio. Ha rigettato anche il secondo motivo: quando il contribuente versa spontaneamente l’IVA nello Stato estero e così acquisisce consapevolezza della doppia imposizione, il termine biennale decorre da quel pagamento; nel caso concreto, dal 10 aprile 2015. Il certificato di regolarità fiscale del 23 agosto 2018 non sposta il dies a quo, perché la sua richiesta dipende dalla scelta del contribuente e renderebbe incerta la decorrenza della decadenza. L’istanza del 29 ottobre 2019 era quindi tardiva. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali, liquidate in 5.200 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 11-quater, comma 2, del D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005

    In buona sostanza, in ipotesi di doppia imposizione, come quella pacificamente verificatasi nella fattispecie in esame, la parte contribuente che sia stata duplicemente incisa può avanzare l'istanza di rimborso nel termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. citato.

    Per le vendite a distanza intracomunitarie assoggettate a imposta sia in Italia sia nello Stato membro di destinazione, la norma consente di chiedere il rimborso entro il termine biennale. Se l’imposta estera è versata spontaneamente, il termine decorre dal pagamento; se invece è imposta con un atto dell’autorità estera, decorre dalla notifica di tale atto.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Ciò ribadito, va detto che tale termine decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso, ossia dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento (nella specie, nello Stato estero) che dà diritto alla restituzione del versato.

    La regola ordinaria fa decorrere il termine biennale dal verificarsi del presupposto del rimborso. Nel caso di pagamento spontaneo dell’IVA all’estero, tale presupposto si verifica con il pagamento; il rilascio successivo di un certificato fiscale non riapre né differisce il termine.

  • Art. 267 TFUE

    In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, od in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri.

    Il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a rinviare una questione alla CGUE quando l’interpretazione è chiara oppure la Corte UE ha già risolto la questione in casi analoghi.

  • Principi di equivalenza ed effettività del diritto dell’Unione europea

    Il rispetto di detti principi impone che tali modalità di procedura non devono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi fondati su disposizioni di diritto nazionale (principio di equivalenza) né essere congegnati in modo tale da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

    In assenza di termini armonizzati UE per il rimborso, gli Stati membri possono stabilire termini procedurali nazionali, purché non siano meno favorevoli rispetto a quelli applicati a pretese analoghe interne e non rendano praticamente impossibile esercitare i diritti UE. Un termine biennale è stato ritenuto ragionevole anche se la sua scadenza può impedire il rimborso.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando un’impresa versa spontaneamente imposta in un altro Stato membro su operazioni già tassate nello Stato d’origine, il termine per chiedere il rimborso nello Stato d’origine decorre, in linea generale, dal pagamento estero che rende concreta e conoscibile la doppia imposizione.
  • Un certificato di regolarità fiscale o un altro documento richiesto dal contribuente non differisce la decadenza se non costituisce l’atto impositivo previsto dalla legge: attribuire rilievo alla data di richiesta o rilascio potrebbe lasciare alla parte il controllo sulla decorrenza del termine e compromettere la certezza del diritto.
  • Se il pagamento estero non è spontaneo ma deriva da un atto impositivo dell’autorità straniera, il termine decorre dalla notifica di quell’atto, secondo la disciplina speciale applicabile.
  • I termini nazionali ragionevoli per le domande di rimborso sono compatibili con il diritto UE se rispettano equivalenza ed effettività; il fatto che la decadenza possa comportare la perdita del rimborso non basta, da solo, a rendere il termine incompatibile con tali principi.
  • Un giudice nazionale di ultima istanza può non disporre il rinvio pregiudiziale quando la questione è già chiarita dalla giurisprudenza della CGUE o non presenta ragionevoli dubbi interpretativi.

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