Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/03/2025 n. 6733 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso dell’IVA applicata agli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE), indicata nelle fatture di fornitura di energia elettrica relative agli anni d’imposta 2016, 2017 e 2018. Dopo il rigetto di tre istanze e il silenzio-rifiuto su altre due, la CTP di Bergamo aveva accolto i ricorsi e disposto il rimborso; la CTR della Lombardia aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo la società, quale cessionaria/committente, priva di legittimazione ad agire direttamente contro il Fisco. In Cassazione la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 96 e 167 della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 24 Cost. Ha sostenuto che il destinatario dovrebbe poter chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso dell’IVA indebitamente pagata, anche per evitare che il recupero dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, e ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla CGUE. La società svolgeva attività sanitaria esente e non poteva neutralizzare l’IVA mediante detrazione. La questione non riguardava, invece, se gli OGSE fossero imponibili: riguardava soltanto chi fosse legittimato a ottenere il rimborso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in via ordinaria, il cessionario/committente deve chiedere al fornitore il rimborso dell’IVA indebitamente addebitata e non può agire direttamente contro l’Amministrazione finanziaria; restano salve le ipotesi in cui il recupero dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile e la specifica eccezione, riconosciuta dalla CGUE, in cui l’imposta derivi dalla violazione di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, non invocabile nell’azione civile contro il fornitore. Tale eccezione non si applicava agli OGSE, che la decisione non considera incompatibili con il diritto dell’Unione. La Corte ha ritenuto superfluo il rinvio pregiudiziale perché la questione era già risolta dalla giurisprudenza unionale. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità per la novità della questione e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La decisione impugnata era la sentenza della CTR Lombardia, che aveva riformato l’accoglimento pronunciato dalla CTP di Bergamo.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 96 e 167

    La società ne ha invocato la violazione, ma la sentenza non ravvisa, nel caso concreto, un contrasto degli oneri generali di sistema con il diritto dell’Unione tale da attribuire al cliente un’azione diretta di rimborso verso il Fisco.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 17 e 18

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della propria censura, non fondano nel caso concreto un diritto del cessionario/committente a ottenere direttamente dall’Amministrazione il rimborso dell’IVA addebitata in rivalsa.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 2

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso; la decisione non gli attribuisce una funzione autonoma nel riconoscere al cliente la legittimazione alla domanda diretta di rimborso.

  • Costituzione, art. 24

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di agire, ma non ritenuto idoneo a superare la regola per cui, ordinariamente, il rimborso va chiesto al fornitore.

  • Direttiva 2006/112/CE e principi unionali di equivalenza ed effettività

    In mancanza di disciplina comunitaria in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

    Gli Stati membri disciplinano le modalità di rimborso dell’IVA indebitamente versata, ma tali regole devono rispettare equivalenza ed effettività e non rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti garantiti dall’ordinamento UE.

  • Art. 267 TFUE

    Ritiene, infine, il Collegio che non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, giacché la questione posta nel presente giudizio è stata già ampiamente esaminata da quella Corte e risolta nel senso di cui si è detto sopra (paragrafi 3.1. e 3.2.), con orientamento consolidato non scalfito dalle argomentazioni svolte nel ricorso.

    La Cassazione esclude il rinvio pregiudiziale quando la questione è già stata esaminata e risolta dalla CGUE con un orientamento consolidato e le argomentazioni della parte non giustificano una nuova rimessione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In via ordinaria, chi ha pagato l’IVA al fornitore in rivalsa deve chiedere a quest’ultimo la restituzione dell’indebito; il fatto di essere un soggetto passivo IVA o di non poter detrarre l’imposta non attribuisce, da solo, il diritto di agire direttamente contro l’Amministrazione finanziaria.
  • L’azione diretta contro il Fisco può essere ammessa se il recupero dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, secondo i principi unionali di effettività; la sentenza, tuttavia, non riconosce tale eccezione per il solo fatto che il fornitore possa avere difficoltà o ritardi nel rimborsare.
  • È distinta l’ipotesi in cui l’imposta indebitamente addebitata derivi dalla violazione di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o recepita in modo non corretto: in tale situazione, se la direttiva non è invocabile nell’azione civile tra cliente e fornitore, può sorgere il diritto del cliente a chiedere direttamente il rimborso allo Stato.
  • Prima di invocare l’eccezione fondata sulla violazione del diritto UE occorre verificare che l’imposta o l’onere sia effettivamente incompatibile con una norma unionale: nel caso deciso, la Corte ha escluso tale presupposto per gli OGSE.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando la questione è già stata chiarita da una giurisprudenza unionale consolidata e non vengono prospettati elementi idonei a metterla in discussione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.