Sentenza del 14/03/2025 n. 6740 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell’IVA applicata nel 2016 e nel 2017 sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE), esposta nelle fatture di fornitura di energia. Dopo il rigetto delle istanze di rimborso, la CTP di Milano aveva respinto i ricorsi riuniti e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato l’appello, ritenendo che il consumatore finale non fosse legittimato a chiedere direttamente il rimborso al Fisco. Con un unico motivo di cassazione, la società deduceva violazione degli artt. 96 e 167 della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992: sosteneva che il diritto dell’Unione e i principi di neutralità ed effettività imponessero di riconoscere l’azione diretta contro l’Amministrazione, anche per evitare che il rimborso dipendesse dalla capacità del fornitore di restituire le somme. Chiedeva inoltre un rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Cassazione ha precisato che non doveva decidere se gli OGSE facessero parte della base imponibile IVA, ma soltanto chi fosse legittimato a domandare la restituzione dell’imposta indebitamente versata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. In via ordinaria, il destinatario della prestazione deve chiedere la restituzione dell’IVA indebitamente addebitata al fornitore mediante azione civilistica di ripetizione dell’indebito; può rivolgersi direttamente all’Amministrazione solo nei casi eccezionali in cui il rimborso dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, inclusa l’ipotesi riconosciuta dalla CGUE in cui l’indebito derivi dalla violazione di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non attuata o non correttamente attuata, non invocabile contro il fornitore nella controversia tra privati. Tale eccezione non si applica agli OGSE, che non risultano incompatibili con il diritto dell’Unione. La Corte ha escluso il rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale. Le spese di cassazione sono state compensate per la novità della questione. La ricorrente è stata inoltre dichiarata tenuta, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, artt. 96 e 167
Invocate dalla ricorrente, ma non costituiscono il fondamento dell’accoglimento della sua pretesa: la Corte ha escluso che nel caso concreto gli OGSE fossero incompatibili con il diritto dell’Unione e ha deciso la controversia sulla legittimazione al rimborso.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 17 e 18
Richiamati dalla ricorrente in relazione al rapporto IVA tra prestatore e destinatario; non conducono, nel caso concreto, a riconoscere al consumatore finale un’azione ordinaria diretta di rimborso contro l’Amministrazione.
Invocato dalla ricorrente, ma la decisione non riconosce, sulla sua base, la legittimazione del consumatore finale a chiedere direttamente al Fisco la restituzione dell’IVA addebitata dal fornitore.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 267
La Corte ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale, poiché la giurisprudenza della CGUE aveva già chiarito i principi applicabili alla domanda di rimborso dell’IVA indebitamente versata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi dell’ art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Di regola, chi ha pagato l’IVA al fornitore in rivalsa deve chiederne la restituzione al fornitore con un’azione civilistica; non può domandare direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria.
- L’azione diretta contro il Fisco è eccezionale: può essere ammessa quando recuperare l’imposta dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, oppure quando l’indebito derivi dalla violazione di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non attuata o attuata in modo scorretto e tale direttiva non possa essere fatta valere nella controversia tra privati.
- La sola circostanza che il destinatario sia un soggetto passivo IVA ma svolga attività esente e non possa detrarre l’imposta non gli attribuisce automaticamente un’azione diretta di rimborso contro il Fisco.
- La specifica eccezione europea non si applica se l’onere contestato, come gli OGSE nel caso deciso, non è incompatibile con il diritto dell’Unione.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando la questione è già stata chiarita da un orientamento unionale consolidato e le argomentazioni della parte non ne giustificano una nuova valutazione.
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