Sentenza del 14/03/2025 n. 6801 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ASD chiedeva il rimborso delle accise sul carburante utilizzato nel primo semestre 2017 per voli didattici. L’Agenzia aveva respinto l’istanza perché la domanda annuale di ammissione o rinnovo dell’agevolazione non era stata presentata entro settembre 2016; l’autorizzazione tardiva, rilasciata il 29 novembre 2017, valeva solo dalla data del rilascio. In Cassazione la contribuente ha dedotto, con i primi tre motivi, la violazione della disciplina nazionale ed europea sulle esenzioni, sostenendo che il termine fosse un requisito meramente formale e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con il quarto motivo ha invocato la violazione dei principi di collaborazione e buona fede, affermando che l’omissione era occasionale e che i requisiti sostanziali dell’esenzione sussistevano.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: la domanda preventiva di ammissione al beneficio e il successivo rimborso sono procedimenti distinti; la domanda tardiva è ammessa, ma l’agevolazione decorre soltanto dalla data dell’autorizzazione e non retroattivamente. Il termine del 30 settembre è un requisito sostanziale, funzionale ai controlli preventivi dell’Agenzia e dell’ENAC, e non un formalismo sproporzionato; pertanto non è stato disposto il rinvio pregiudiziale. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la contribuente aveva attribuito l’omissione a un’«incomprensibile dimenticanza» e non aveva allegato impedimenti al rispetto del termine, sicché la buona fede non poteva essere invocata. La sentenza impugnata della CTR Lombardia, che aveva confermato il diniego dell’Agenzia e la decisione sfavorevole della CTP, resta ferma. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in 3.100 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE, art. 14, par. 1
Dunque, l'art. 14 cit. riconosce espressamente che gli Stati membri fissano a livello interno condizioni al fine precipuo di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni e di evitare frodi, evasioni o abusi.
La direttiva consente agli Stati membri di stabilire condizioni procedurali e di controllo per le esenzioni, purché siano funzionali alla corretta applicazione del beneficio e rispettino i principi generali dell’Unione, tra cui proporzionalità ed effettività.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 24
Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.
La restituzione dell’accisa è una modalità di concessione dell’agevolazione, ma l’art. 24 non esclude né sostituisce le condizioni procedurali legittimamente previste per l’ammissione al beneficio.
D.M. 16 dicembre 1996, n. 692, artt. 2, comma 4, e 3, comma 2
È espressamente previsto il caso di una presentazione tardiva dell'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione, regolato nel senso che la richiesta non è viziata per l'inosservanza del termine suddetto, ma il beneficio dev'essere accordato a partire dalla data in cui si rilascia l'autorizzazione.
Per rinnovare l’agevolazione, la domanda va presentata entro settembre dell’anno precedente. Se è tardiva, può comunque essere accolta, ma l’esenzione decorre soltanto dal rilascio dell’autorizzazione e non copre retroattivamente i consumi già effettuati.
D.M. 16 dicembre 1996, n. 692, artt. 6 e 7
Dall'altro, il principio di stretta interpretazione delle agevolazioni e del rimborso in materia va conciliato con i principi eurounitari di proporzionalità ed effettività.
Gli articoli disciplinano la distinta fase della domanda di rimborso semestrale. Il rimborso presuppone che l’interessato sia stato ammesso al beneficio secondo la procedura e i tempi previsti; la procedura deve tuttavia essere applicata in modo compatibile con proporzionalità ed effettività.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso per Cassazione sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione sulle accise richiede una domanda preventiva entro un termine stabilito per consentire controlli prima del consumo, il termine può costituire un requisito sostanziale e non un adempimento meramente formale.
- Se la normativa consente una domanda tardiva ma stabilisce che il beneficio decorre dalla data dell’autorizzazione, l’autorizzazione successiva non dà diritto al rimborso retroattivo per consumi precedenti.
- La prova che il prodotto sia stato effettivamente destinato a un uso agevolato non elimina automaticamente l’obbligo di rispettare le procedure preventive, quando queste servono a verificare in anticipo i requisiti e a prevenire abusi.
- Le condizioni nazionali per un’esenzione prevista dal diritto UE sono ammissibili se perseguono controlli legittimi e rispettano proporzionalità ed effettività. Una diversa valutazione può essere necessaria se il termine era concretamente impossibile da rispettare o la sua applicazione rendeva eccessivamente difficile esercitare il diritto.
- La buona fede non neutralizza di per sé la decadenza o il diniego quando il contribuente ammette una dimenticanza non scusabile e non dimostra impedimenti oggettivi al rispetto del termine.
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