Cassazione Civile, Ordinanza n. 31037/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio le aveva contestato, per il 2007, maggiori imposte IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso veniva respinto e la decisione era confermata in appello dalla commissione tributaria regionale. In cassazione la contribuente articolava sei motivi. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova, sostenendo che non fosse stata provata alcuna attività autonoma o d'impresa svolta nel 2007: l'ultimo incasso riconducibile alla propria attività era del 2006 e la documentazione richiamata dall'Ufficio si riferiva a una fattura del 2006, mentre la successiva certificazione bancaria del 2008 sarebbe dipesa solo dalla tardiva consegna del documento da parte della banca. Con il terzo motivo contestava l'inclusione, nell'accertamento, di un conto corrente intestato ai genitori, assumendo che il giudice di merito non avesse spiegato il collegamento con la propria attività e che l'operatività fosse dei genitori, nonostante una mera delega ad operare. Con il quinto motivo denunciava la violazione dell'art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973, l'erronea applicazione delle regole IVA, l'omesso esame di fatti decisivi e la motivazione apparente in relazione ai prelievi e agli esborsi, sostenendo che dovessero essere esclusi i movimenti di cui aveva indicato i beneficiari. Con il sesto motivo lamentava la falsa applicazione della disciplina IVA, l'omesso esame e l'omessa motivazione per il mancato pronunciamento sull'assoggettamento all'IVA dell'attività asseritamente svolta. I primi e quarti motivi, relativi rispettivamente alla base presuntiva dell'accertamento e alla prova contraria sulle operazioni contestate, venivano poi dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi secondo, terzo, quinto e sesto, ritenendo assorbiti il primo e il quarto. Ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il decisum si fonda sul rilievo che la motivazione del giudice d'appello era solo apparente e stereotipata, priva di un effettivo esame delle specifiche deduzioni della contribuente sulla prova dell'attività svolta, sul conto intestato ai genitori e sui movimenti bancari contestati, integrando la violazione del minimo costituzionale di motivazione.
Norme richiamate
disposta la trattazione camerale del ricorso
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale norma sull'utilizzo e la valutazione degli elementi bancari e delle presunzioni nell'accertamento
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione al potere di accertamento e al sistema presuntivo
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come disciplina degli accertamenti in materia IVA
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come disciplina dell'accertamento IVA
richiamato in relazione alla qualificazione dell'attività e alla tassazione del reddito
richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova
richiamato con riferimento alle presunzioni semplici
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di prova nel processo tributario
art. 32, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la disciplina dei prelevamenti e dei versamenti bancari
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura motivazionale è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
la sentenza deve essere sorretta da motivazione non apparente e intellegibile
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti affermazioni inconciliabili o risulti obiettivamente incomprensibile; non sono più deducibili vizi di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La motivazione per relationem è valida solo se consente di ricostruire in modo agevole e controllabile il percorso argomentativo del giudice d'appello; se il giudice si limita ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado senza esaminare i motivi di gravame, la sentenza è cassabile.
- In tema di accertamento tributario basato su elementi bancari e presunzioni, il giudice di merito deve confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive del contribuente, indicando perché ritenga riferibili al contribuente i conti, i versamenti, i prelievi e le operazioni contestate.
- La mancata considerazione di fatti specificamente allegati e documentati dalla parte, quando tali fatti siano decisivi per stabilire l'esercizio dell'attività imponibile e l'applicabilità del regime impositivo, integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.
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