Cassazione Civile, Ordinanza n. 31055/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., un avvocato chiedeva la condanna della società assistita e dei soci al pagamento dei compensi maturati per attività difensiva svolta davanti alla CTP, alla CTR e in Cassazione. I convenuti contestavano il quantum dovuto e proponevano altresì una domanda riconvenzionale per il pagamento di lavori di ristrutturazione eseguiti presso due immobili di proprietà della controparte. Il Tribunale di Torino aveva dichiarato la propria incompetenza e indicato la competenza della Corte d’appello di Torino per la domanda di liquidazione dei compensi dell’avvocato. La Corte d’appello ha quindi sollevato regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo che la domanda riconvenzionale non potesse essere decisa da essa in unico grado di merito e che non fosse possibile devolverla al Tribunale nel quadro della medesima causa. Il tema del ricorso riguarda dunque se la competenza funzionale della Corte d’appello sulla domanda di liquidazione dei compensi professionali si estenda anche alla riconvenzionale proposta dai clienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento d’ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Torino sulla sola domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, disponendo la rimessione delle parti davanti a tale giudice e assegnando il termine di legge per la riassunzione decorrente dalla comunicazione del provvedimento. È stato ribadito che, in materia di liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato, la competenza della Corte d’appello non attrae la vera e propria domanda riconvenzionale, che deve essere separata e devoluta al giudice competente in primo grado. Non sono state liquidate spese, perché nel regolamento di competenza d’ufficio le parti sono partecipi coatte e non soccombenti in senso tecnico in tale fase.
Norme richiamate
Norma utilizzata per il rito sommario con cui è stata proposta la domanda di pagamento dei compensi professionali.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Individua la competenza della Corte d’appello per la domanda di liquidazione dei compensi dell’avvocato.
artt. 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942
Richiamati come disciplina della liquidazione giudiziale dei compensi professionali dell’avvocato.
Fondamento del regolamento di competenza d’ufficio promosso dal giudice che ritenga la propria incompetenza.
Richiamato in relazione alla possibile sospensione o sorte del giudizio principale quando la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato, la competenza funzionale del giudice previsto dalla legge copre non solo le contestazioni sul quantum, ma anche quelle sull’an del credito se svolte come mera eccezione o difesa.
- Quando il convenuto introduce una vera domanda riconvenzionale, essa non resta attratta dalla competenza del giudice della liquidazione dei compensi, ma deve essere separata e rimessa al giudice naturalmente competente in primo grado.
- La Corte d’appello, quale giudice normalmente di secondo grado, non può conoscere in unico grado di merito della domanda riconvenzionale introdotta come autonoma domanda di primo grado.
- Nel regolamento di competenza d’ufficio le parti non assumono la qualità di soccombenti in senso tecnico rispetto alla fase incidentale, sicché non è dovuta la condanna alle spese.
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