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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31036/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Al contribuente erano stati notificati due avvisi di accertamento fondati su indagini finanziarie svolte su diversi conti correnti bancari, alcuni intestati a soggetti diversi ma ritenuti riconducibili al contribuente stesso, per gli anni d'imposta 2008 e 2009. Dopo un primo giudizio conclusosi con accoglimento solo parziale e conferma della rettifica sui versamenti qualificati come maggiori compensi, il contribuente aveva proposto appello, rigettato dalla CTR Campania. In cassazione il ricorrente aveva impugnato la sentenza regionale; tuttavia, prima della decisione, ha depositato istanza di estinzione del giudizio, rappresentando di avere aderito per entrambi gli accertamenti alla definizione agevolata di cui all'art. 11 d.l. 50/2017 conv. in l. 96/2017, con pagamento integrale di quanto dovuto e conseguente sgravio da parte dell'Agenzia. La documentazione prodotta attestava domanda di definizione, versamenti, accettazione dell'istanza e sgravio per entrambe le annualità.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata degli accertamenti oggetto di lite e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il principio per cui il relativo meccanismo sanzionatorio non opera in caso di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 11, d.l. 24 aprile 2017 n. 50

    La definizione agevolata degli accertamenti, una volta accolta e con pagamento integrale di quanto dovuto, determina lo sgravio e rende improcedibile la prosecuzione della lite, con cessazione della materia del contendere.

  • l. 21 giugno 2017 n. 96

    Norma di conversione del d.l. 50/2017 richiamata quale base della definizione agevolata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria oggetto di impugnazione viene integralmente definita in via agevolata con pagamento di quanto dovuto e conseguente sgravio, il giudizio perde il suo oggetto e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione dell'accertamento è idonea a paralizzare la decisione sul merito del ricorso per cassazione, ove la prova documentale dell'adesione e dell'avvenuto pagamento sia ritualmente prodotta.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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