Cassazione Civile, Ordinanza n. 31024/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda trae origine dal rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, poi qualificata come domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, con contestuale adozione di un decreto di espulsione per asserita pericolosità sociale desunta da condotte penalmente rilevanti. Il destinatario dei provvedimenti impugnava dinanzi al Giudice di pace sia il diniego del titolo di soggiorno sia l’espulsione, deducendo, quanto a quest’ultima, un unico motivo fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, in ragione dell’esistenza di legami familiari in Italia. Dopo una sospensione del provvedimento espulsivo disposta dal giudice di pace in considerazione della sospensione dell’atto presupposto da parte del Tribunale di L’Aquila, il ricorso veniva rigettato nel merito. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: il primo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 5, e 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998; il secondo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, lett. e), e 30 d.lgs. 286/1998, dell’art. 1 d.lgs. 159/2011 e dell’art. 8 CEDU. Tuttavia, a seguito della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il difensore non depositava un’istanza inequivoca di decisione del ricorso, ma solo una nota con deposito documentale e precisazione di avere erroneamente allegato la procura del grado di merito invece di quella per cassazione. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato per mancata presentazione dell’istanza prevista dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., con conseguente estinzione del processo; non sono state pronunciate spese perché gli intimati non si sono costituiti.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata, non è stata presentata l’istanza di trattazione richiesta dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. Il ricorso è stato quindi considerato rinunciato e il processo è stato dichiarato estinto, senza statuizioni sulle spese, poiché Prefettura e Questura non avevano depositato controricorso. La Corte ha anche osservato che la sola nota di deposito, con cui il difensore segnalava l’errore nella procura, non integra una richiesta inequivoca di decisione della causa.
Norme richiamate
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
È richiamato nel motivo relativo all’espulsione per censurare la legittimità del provvedimento alla luce dei legami familiari del ricorrente in Italia.
art. 8 CEDU
È invocato dal ricorrente per sostenere che l’espulsione incidesse illegittimamente sulla vita familiare e privata.
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
È richiamato come norma ostativa all’espulsione in presenza di determinate situazioni familiari o personali.
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
È invocato nel primo motivo di ricorso come norma violata nella disciplina dell’espulsione.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998
È invocato nel primo motivo di ricorso come disposizione mal applicata in relazione al provvedimento espulsivo.
art. 13, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 286 del 1998
È richiamato nel secondo motivo in relazione ai presupposti dell’espulsione.
art. 30 d.lgs. n. 286 del 1998
È richiamato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina del permesso per motivi familiari e dei relativi riflessi sul provvedimento espulsivo.
È evocato nel secondo motivo in relazione ai profili di pericolosità sociale posti a fondamento dell’atto amministrativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, entrambi prospettati per violazione e falsa applicazione di legge.
"Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione. in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391"
La Corte afferma che, nel procedimento accelerato, è necessaria una dichiarazione inequivoca della parte ricorrente diretta a ottenere la decisione; in difetto, il ricorso si considera rinunciato.
È la norma richiamata quale conseguenza processuale della rinuncia implicita del ricorso nel meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per osservare che il deposito della successiva procura speciale è avvenuto oltre il termine previsto per il deposito degli atti nel giudizio di legittimità.
È menzionato per evidenziare la rilevanza della scelta processuale della parte nel giudizio accelerato, alla luce delle possibili conseguenze sanzionatorie in caso di conferma della proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché il procedimento è esente.
Massime di principio
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente deve manifestare in modo inequivoco la volontà di ottenere la decisione della Corte; una mera nota di deposito o una comunicazione non univoca non soddisfa il requisito richiesto.
- In mancanza dell’istanza prevista dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e il processo deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di merito.
- Nel giudizio di cassazione, la procura speciale deve essere riferibile al ricorso proposto e non può risultare antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato; la produzione tardiva di una procura non sanatoria non vale, di per sé, a integrare la richiesta di decisione.
- Se gli intimati non si costituiscono con controricorso, la declaratoria di estinzione del processo non comporta statuizione sulle spese.
- Quando il ricorso viene definito per rinuncia implicita o per mancata istanza di decisione nel rito accelerato, la Corte non affronta le censure di merito contenute nei motivi di ricorso.
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