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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31028/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Foggia ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. 286/1998, perché trattenutosi in Italia dopo un precedente ordine di lasciare il territorio nazionale. In primo grado sosteneva che il decreto fosse illegittimo poiché aveva presentato una domanda di protezione internazionale in data successiva al decreto di espulsione, oltre a contestare altri profili già dedotti nell'opposizione: pendenza della procedura di protezione, difetto di istruttoria e motivazione, mancata valutazione delle esigenze umanitarie e lesione della vita privata e familiare. Il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione ritenendo che la pendenza della domanda non impedisse l'espulsione e che fosse già intervenuto un diniego della protezione speciale. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione della disciplina sull'espulsione e sulla protezione internazionale/speciale, sostenendo che il richiedente asilo non poteva essere espulso e che il termine per impugnare il diniego della protezione speciale era ancora pendente; con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sui motivi di opposizione articolati in primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la presentazione delle domande di protezione non produceva nel caso concreto l'effetto sospensivo invocato: la domanda di protezione speciale presentata nel 2022 non era una domanda di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 25/2008, art. 7, e la domanda di protezione internazionale presentata dopo il decreto di espulsione non ne rendeva invalida l'adozione, ma ne sospendeva solo l'efficacia esecutiva. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il Giudice di pace non aveva esaminato i motivi di opposizione relativi alla pendenza della procedura di protezione, ai vizi istruttori e motivazionali, alle esigenze umanitarie e alla vita privata e familiare, integrando ciò una nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 13 D.Lgs. 286/1998

    comma 8; richiamato anche in relazione al decreto di espulsione

    il giudice dell'opposizione non annulla il decreto per il solo fatto che, dopo la sua adozione, sia stata presentata una domanda di protezione internazionale; la domanda successiva sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento

  • art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 286/1998

    base normativa del decreto di espulsione emesso perché lo straniero si era trattenuto nel territorio nazionale senza giustificato motivo dopo un precedente ordine di allontanamento

  • art. 19 D.Lgs. 286/1998

    richiamato per il divieto di espulsione e per le condizioni di inespellibilità, ritenute non ricorrenti nel caso concreto

  • art. 18 D.Lgs. 150/2011

    norma richiamata nel motivo di ricorso e nel contesto del procedimento di opposizione all'espulsione

  • art. 19, comma 4, D.Lgs. 150/2011

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina processuale dell'opposizione

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso a sostegno delle garanzie difensive

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso a sostegno del giusto processo e della motivazione

  • art. 7 D.Lgs. 25/2008

    si applica al solo 'richiedente' protezione internazionale; non è estensibile a chi presenti una domanda di protezione speciale direttamente al Questore

  • art. 2 D.Lgs. 25/2008

    definisce il 'richiedente' come lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, e la protezione internazionale come quella diretta a ottenere status di rifugiato o protezione sussidiaria

  • art. 10, comma 5, D.Lgs. 25/2008

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 35 D.Lgs. 25/2008

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 15 D.Lgs. 142/2015

    richiamato nel primo motivo di ricorso quale disposizione modificativa della disciplina

  • art. 9 Direttiva 2013/32/CE

    richiamato nel primo motivo di ricorso quale norma eurounitaria evocata a tutela della permanenza del richiedente nel territorio nazionale

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia su alcuni motivi di opposizione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità della sentenza

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale corretto per denunciare l'omessa pronuncia o comunque l'error in procedendo

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    non è il mezzo idoneo per censurare l'omessa pronuncia su domande o eccezioni

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    non è il mezzo idoneo per denunciare l'omessa pronuncia, poiché presuppone che la questione sia stata esaminata

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione, la sopravvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale dopo l'adozione del decreto non ne determina l'illegittimità originaria, ma incide soltanto sulla sua efficacia esecutiva finché la domanda non sia definita.
  • La tutela prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 25/2008 opera per il solo richiedente protezione internazionale, ossia per chi abbia presentato una domanda di status di rifugiato o di protezione sussidiaria, e non si estende automaticamente alla diversa domanda di protezione speciale presentata in via amministrativa al Questore.
  • La denuncia di omessa pronuncia deve essere formulata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.; non è sufficiente evocare violazioni di legge sostanziale o vizi di motivazione.
  • Quando il giudice di merito non esamina alcuno dei motivi ritualmente proposti, la sentenza è nulla per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In tema di opposizione all'espulsione, il giudice deve esaminare specificamente tutte le doglianze dedotte, specie se attengono alla pendenza di procedure di protezione, alle condizioni di inespellibilità e alla tutela della vita privata e familiare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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