Cassazione Civile, Ordinanza n. 31027/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Foggia ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché ritenuto irregolarmente trattenuto sul territorio nazionale dopo un precedente ordine di allontanamento. Sosteneva che il provvedimento fosse illegittimo in quanto, dopo la sua adozione, aveva presentato in data 12.07.2024 istanza di protezione internazionale, e il giudice avrebbe dovuto annullare o quantomeno sospendere l'espulsione. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la violazione degli artt. 13 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 18 e dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 7, 10, comma 5, e 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificati dal d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 9 della direttiva 2013/32/CE, lamentando che il Giudice di pace non avesse considerato la sua qualità di richiedente asilo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, affermando che la domanda di protezione internazionale presentata dopo l'adozione del decreto di espulsione non ne determina l'invalidità, perché al momento dell'adozione non esisteva la condizione di temporanea inespellibilità. Tale domanda successiva sospende solo l'efficacia del decreto, impedendone l'esecuzione finché non intervenga la decisione sulla protezione, ma non consente al giudice di pace di annullare il provvedimento. La Corte ha anche richiamato il principio per cui, in caso di tentata esecuzione, lo straniero può opporsi all'accompagnamento alla frontiera. Nulla spese per mancata attività difensiva degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter
Base legale del decreto di espulsione per trattenimento illegittimo dello straniero dopo un precedente ordine di lasciare il territorio nazionale.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13
Il giudice di pace adito in opposizione all'espulsione non può annullare il decreto solo perché sopravvenuta una domanda di protezione internazionale proposta dopo l'adozione del provvedimento.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19
Richiamato dal ricorrente come norma di tutela dell'inespellibilità; la Corte non ravvisa violazione perché la domanda di protezione è successiva al decreto.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18
Norma processuale invocata nel ricorso; non ritenuta violata alla luce del principio sulla sola sospensione dell'efficacia del decreto.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4
Norma processuale invocata nel ricorso; non conduce all'annullamento del decreto di espulsione.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati come parametri costituzionali; la Corte non ravvisa lesione del diritto di difesa o del giusto processo.
Invocato in relazione alla protezione internazionale; non incide sulla validità del decreto già emesso.
D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5
Richiamato tra le norme sulla protezione internazionale; la domanda successiva sospende l'efficacia, non annulla l'espulsione.
D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35
Richiamato quale disciplina della tutela giurisdizionale in materia di protezione internazionale.
D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 15
Norma di modifica del sistema della protezione internazionale richiamata dal ricorrente.
Direttiva 2013/32/CE, art. 9
Richiamata per sostenere l'effetto sospensivo della domanda di asilo; la Corte ribadisce che opera solo sull'esecuzione, non sulla validità del decreto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La domanda di protezione internazionale presentata dopo l'adozione del decreto di espulsione non determina la sopravvenuta invalidità del provvedimento, ma ne sospende soltanto l'efficacia esecutiva.
- Ai fini della legittimità dell'espulsione, rileva il momento in cui il decreto è stato adottato: se in quel momento non esisteva una causa di temporanea inespellibilità, il provvedimento non può essere annullato per effetto di una domanda successiva.
- Il giudice dell'opposizione al decreto di espulsione non può trasformare la sopravvenuta domanda di asilo in una causa di annullamento del provvedimento, restando salva soltanto la tutela contro l'eventuale esecuzione.
- La modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale, anche se via PEC, non muta il principio secondo cui ciò che rileva è la posteriorità cronologica rispetto al decreto di espulsione.
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