Cassazione Civile, Ordinanza n. 31038/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due proprietari confinanti, di un permesso di costruire rilasciato dal Comune per la ristrutturazione e l'ampliamento di un complesso immobiliare composto da edifici già esistenti e dalla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica. In primo grado il ricorso era stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione, ritenendo procedibile il ricorso e accogliendolo limitatamente alla doglianza sul nuovo corpo C, perché realizzato in aderenza allo stabile confinante in violazione dell'art. 16.2.1 delle NTA del piano regolatore comunale, che prevedeva una distanza minima di 5 metri dal confine salvo diverso accordo tra i confinanti. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando eccesso di potere giurisdizionale e sconfinamento nel merito amministrativo: secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente, imponendo sempre e comunque la distanza dal confine e trascurando che la normativa urbanistica avrebbe consentito la costruzione a distanza inferiore o in aderenza, anche in base all'art. 877 c.c. e alle previsioni delle NTA che facevano salve le disposizioni legislative vigenti in materia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure della società mirassero a contestare l'interpretazione delle norme urbanistiche e del rapporto tra NTA, piano regolatore e art. 877 c.c., cioè un tipico error in iudicando o in procedendo, non uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Il Consiglio di Stato si è limitato a esercitare il proprio potere interpretativo e di legittimità sul provvedimento amministrativo, senza invadere la sfera riservata alla discrezionalità della pubblica amministrazione né creare una norma nuova. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito come inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, all'ulteriore importo per il contributo unificato e alle somme ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
Richiamato come parametro del riparto di giurisdizione e dei limiti del sindacato della Corte di cassazione sui giudici speciali.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare che il controllo della Cassazione riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione.
Indicato come base del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ma ritenuto non utilizzabile per censurare errori interpretativi del giudice amministrativo.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della giurisdizione amministrativa.
Richiamato per la proposta di definizione anticipata e la successiva trattazione camerale.
Richiamato per la fase camerale a seguito dell'istanza di decisione.
Citato come norma sulle distanze legali tra costruzioni nel confronto con la disciplina urbanistica locale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di costruzione in aderenza e dalla Corte come oggetto della corretta interpretazione del rapporto con le NTA.
art. 16.2.1 NTA del piano regolatore comunale
Considerato dal Consiglio di Stato come norma che imponeva una distanza minima di 5 metri dal confine, salvo diverso accordo tra confinanti.
art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005
Citato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo urbanistico contestato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per denunciare meri errores in iudicando o in procedendo del giudice speciale, anche se la decisione sia ritenuta errata o particolarmente incisiva nell'interpretazione delle norme.
- Lo sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo se il giudice si sostituisce alla pubblica amministrazione nelle scelte discrezionali oppure applica una norma da lui stesso creata, e non quando interpreta norme urbanistiche o coordina fonti diverse.
- L'interpretazione delle norme urbanistiche locali e il raccordo tra piano regolatore, norme tecniche di attuazione e disposizioni codicistiche sulle distanze appartengono al sindacato giurisdizionale di legittimità e non integrano di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
- La contestazione della lettura data dal giudice amministrativo a una disciplina sulle distanze edilizie configura, al più, un errore di diritto interno alla giurisdizione amministrativa, non censurabile davanti alle Sezioni Unite come violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
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