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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36490/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto serbato sull’istanza di rimborso presentata da una società per ottenere la restituzione del 90% delle somme versate negli anni 1990-1992 a titolo di Ilor, Irpeg e Irpef, in relazione alle agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. In primo grado il ricorso fu dichiarato inammissibile per mancata prova della ricezione della domanda da parte dell’ufficio; in appello la CTR accolse la domanda ritenendo decisiva la mancata eccezione dell’amministrazione sulla ricezione e valorizzando una autocertificazione circa l’assenza di aiuti pubblici in regime de minimis. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 18, 19, 21, 22 e 27 d.P.R. 546/1992 e 2969 c.c., sostenendo che il termine biennale per chiedere il rimborso è di decadenza, rilevabile d’ufficio e non precluso dalla mancata contestazione specifica; 2) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla mancata ricezione dell’istanza; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia su una questione prospettata in appello relativa alla duplicazione del beneficio fiscale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, precisando che, se l’istanza di rimborso è spedita per posta entro il termine, la tempestività si valuta alla data di spedizione, ma l’obbligo dell’amministrazione sorge solo con l’effettiva ricezione; ove l’ufficio eccepisca la mancata ricezione, spetta al contribuente provare che alla spedizione sia seguita la ricezione. Poiché la decadenza è posta a tutela di un interesse indisponibile dell’amministrazione, essa è rilevabile d’ufficio anche in appello e in cassazione, purché risulti dagli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e posto a carico della resistente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 18 d.P.R. n. 546/1992

    Richiamato tra le norme processuali invocate per sostenere la decadenza e la disciplina dell’atto introduttivo nel processo tributario.

  • art. 19 d.P.R. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’impugnazione del silenzio-rifiuto e ai termini per agire in rimborso.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    L’istanza di rimborso va presentata entro il termine di decadenza di due anni dal momento in cui la pretesa tributaria si è resa definitiva; nel caso di pagamento rateale il termine decorre da ciascun pagamento.

  • art. 22 d.P.R. n. 546/1992

    Richiamato tra le norme processuali poste a fondamento del primo motivo di ricorso.

  • art. 27 d.P.R. n. 546/1992

    Richiamato tra le disposizioni del processo tributario evocate per la disciplina della decadenza e del rito.

  • art. 2969 c.c.

    Le decadenze stabilite dalla legge in favore dell’amministrazione finanziaria, in quanto relative a situazioni non disponibili, sono rilevabili d’ufficio dal giudice.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    È qualificato come norma di interpretazione autentica in materia di rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    Costituisce il parametro agevolativo richiamato per individuare la misura massima del beneficio fiscale spettante ai contribuenti colpiti dal sisma.

  • l. n. 31/2008

    La decorrenza del termine biennale per presentare l’istanza di rimborso viene ancorata all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 248/2007, cioè all’1.3.2008.

  • d.l. n. 248/2007

    Richiamato in relazione alla disciplina transitoria del termine per l’istanza di rimborso.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La decadenza in favore dell’amministrazione è eccepibile e rilevabile anche in appello, nonostante il divieto di eccezioni nuove, perché non si tratta di una questione disponibile.

  • art. 2968 c.c.

    Le parti non possono rinunciare alla decadenza; il comportamento processuale di non contestazione non può elidere l’onere di provare la ricezione dell’istanza quando la decadenza è in gioco.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo per violazione delle norme sulla pronuncia e sulla motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia della CTR su una questione devoluta in appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la struttura motivazionale della sentenza d’appello.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per l’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.

Massime di principio

  • Il termine per chiedere il rimborso tributario ha natura di decadenza quando è previsto dalla legge in favore dell’amministrazione finanziaria; perciò la sua osservanza può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in appello e in cassazione, se il fatto risulta dagli atti.
  • Nei casi in cui l’istanza di rimborso venga spedita per posta entro il termine, la tempestività si valuta alla data di presentazione all’ufficio postale; tuttavia l’effetto sul rapporto con l’amministrazione si perfeziona solo con l’effettiva ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio destinatario.
  • Se l’amministrazione contesta la mancata ricezione della domanda di rimborso, grava sul contribuente l’onere di provare che alla spedizione sia seguita la ricezione dell’istanza.
  • Le decadenze poste a tutela di interessi indisponibili dell’amministrazione non sono derogabili per mancata contestazione o per comportamenti processuali delle parti, poiché il principio di non contestazione non può superare il regime legale della decadenza.
  • Quando la cassazione accoglie un motivo di diritto che consente la decisione immediata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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