Cassazione Civile, Ordinanza n. 19222/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2020 relativa a due cartelle di pagamento notificate nel 2006. La parte contribuente aveva dedotto in primo grado la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, assumendo che fosse decorso il termine quinquennale dall'ultimo atto interruttivo, individuato in un pignoramento negativo del 2010. Nel corso del giudizio aveva inoltre invocato l'estinzione del credito per mancata risposta dell'agente della riscossione a un'istanza presentata nel 2020 ai sensi della L. 228/2012. La commissione di secondo grado ha ritenuto prescritti sanzioni e interessi, ma ha escluso la prescrizione dei tributi applicando il termine decennale e ha negato rilievo all'istanza ex L. 228/2012, reputandola mai ricevuta perché inviata a indirizzo errato. In cassazione sono stati proposti tre motivi: violazione dell'art. 1, commi 537-540, L. 228/2012 e di norme processuali per non avere la sentenza attribuito rilievo all'istanza di sospensione legale della riscossione; omesso esame di un fatto decisivo, perché l'istanza sarebbe stata comunque depositata in corso di giudizio con conseguente conoscenza legale dell'ente; violazione dell'art. 57, comma 3, d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto ammissibile in appello l'eccezione dell'ente sulla nullità/inesistenza dell'istanza. Separatamente è stato proposto ricorso contro i dinieghi di definizione agevolata ex art. 5 L. 130/2022, contestando la determinazione del valore della lite e quindi l'inammissibilità della definizione.
La decisione
La Corte ha prima esaminato il ricorso avverso i dinieghi di definizione agevolata e lo ha rigettato, ritenendo che il valore della lite superasse euro 50.000, perché l'oggetto del giudizio era la sola intimazione di pagamento e il valore andava determinato sommando i tributi iscritti a ruolo, depurati da sanzioni e interessi. Superata tale soglia, la controversia non era definibile ai sensi dell'art. 5 L. 130/2022. Quanto al ricorso principale, la Corte lo ha dichiarato improcedibile per mancato deposito, nel termine di legge, di copia autentica della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c.; la produzione successiva non ha sanato il vizio, anche perché priva di attestazione di conformità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 537-540, L. 228/2012
richiamato dalla ricorrente come fondamento dell'istanza di sospensione legale della riscossione e della pretesa estinzione del credito per mancata risposta dell'agente della riscossione; la Corte non accoglie tale tesi perché il ricorso principale è improcedibile
dedotto insieme agli artt. 131 e 156 c.p.c. quale norma processuale asseritamente violata
dedotto insieme agli artt. 121 e 156 c.p.c. quale norma processuale asseritamente violata
dedotto per sostenere la sanabilità di eventuali nullità processuali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di legittimità invocata per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per omesso esame di un fatto decisivo
art. 57, comma 3, d.lgs. 546/1992
dedotto per sostenere che in appello non potesse essere esaminata l'eccezione di nullità/inesistenza dell'istanza ex L. 228/2012
commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione è ammessa solo se il valore della lite, determinato secondo i criteri previsti, non supera euro 50.000; la Corte afferma che nel caso concreto la soglia è superata e quindi la definizione non è accessibile
richiamato come criterio per determinare il valore della controversia ai fini della definizione agevolata
richiamato quale base del decreto che definisce la controversia in caso di perfezionamento della definizione agevolata
la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, il valore della lite va determinato in base all'atto effettivamente impugnato e non alle eventuali indicazioni meramente formali contenute in epigrafe o in altri atti, con conseguente esclusione della definizione quando il valore complessivo dei tributi superi la soglia legale.
- Quando è impugnata solo un'intimazione di pagamento, il valore della controversia si calcola avendo riguardo all'importo dei tributi intimati, depurato da sanzioni e interessi, e non alla somma complessiva comprensiva di tali accessori.
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369, comma 2, c.p.c., determina improcedibilità del ricorso; la successiva produzione non sana il vizio se avviene oltre il termine e, comunque, senza i requisiti formali richiesti.
- L'improcedibilità per difetto di deposito della sentenza impugnata prevale sull'esame dei motivi di ricorso, impedendo la valutazione nel merito delle censure proposte.
- In sede di definizione agevolata, la soglia di valore costituisce un presupposto oggettivo essenziale: se il valore della controversia eccede il limite previsto dalla legge, la domanda di definizione deve essere respinta.
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