Cassazione Civile, Ordinanza n. 30960/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organo forense)
La controversia
La controversia origina dalla decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di non riscuotere, dal 2001, il contributo annuale determinato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. lgt. n. 382/1944 dagli avvocati non abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il CNF ha poi proceduto alla riscossione tramite Equitalia nei confronti di alcuni avvocati che avevano ricevuto avvisi di pagamento per gli anni 2005-2009. I ricorrenti hanno sostenuto che il contributo fosse dovuto solo dagli iscritti all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, perché l'art. 14 parlerebbe di "albo" in senso riferito al solo albo gestito dal CNF e perché il contributo dovrebbe coprire solo le spese di funzionamento di quell'albo. In subordine hanno invocato la normativa sopravvenuta del 2012-2013 (legge professionale forense e DPR 137/2012) per sostenere che essa confermerebbe la loro interpretazione e, ancora in subordine, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 per violazione dell'art. 23 Cost., lamentando la mancanza di criteri legislativi sufficienti per la quantificazione del contributo.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha rigettati, affermando che l'art. 14 del d.lgs. lgt. n. 382/1944 va interpretato sistematicamente nel senso che il contributo annuale è dovuto da tutti gli iscritti all'albo professionale forense, non soltanto dai cassazionisti. Ha rilevato che le funzioni del CNF sono svolte nell'interesse di tutta l'avvocatura, che la funzione disciplinare e consultiva è generale e che anche la tenuta dell'albo speciale risponde a un interesse dell'intera categoria. Ha poi rigettato la questione di legittimità costituzionale ritenendola manifestamente infondata, poiché l'art. 14 collega il contributo alle spese di funzionamento dell'ente e tale parametro, letto nel sistema complessivo della disciplina, è sufficiente a soddisfare la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., essendo la quantificazione inserita in un sistema di regole e controlli idoneo a escludere arbitrii. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato e le spese sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 D.lgs. lgt. n. 382/1944
"Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento"
La disposizione attribuisce al CNF il potere di imporre il contributo annuale a tutti gli iscritti all'albo professionale, non al solo albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; il parametro legale è il costo di funzionamento dell'ente.
art. 7 D.lgs. lgt. n. 382/1944
È richiamato come norma che disciplina i contributi degli ordini territoriali, distinta dall'art. 14 che riguarda il CNF; la distinzione non esclude, ma conferma, la possibilità di contributi dovuti dai rispettivi iscritti per il funzionamento dei relativi enti.
È evocato dai ricorrenti come norma sopravvenuta che, a loro dire, confermerebbe la tesi dell'applicabilità del contributo solo ai cassazionisti; la Corte ne esclude tale lettura.
È richiamato dai ricorrenti in connessione con l'albo unico nazionale; la Corte ritiene che la riforma non abbia natura tale da smentire la portata generale dell'art. 14, ma abbia piuttosto riordinato e precisato un assetto già esistente.
È invocato per contestare la natura interpretativa della normativa sopravvenuta; la Corte osserva che anche una legge innovativa può recepire e riordinare il diritto vivente senza per ciò solo escludere la continuità del precedente assetto.
art. 23 Cost.
La riserva di legge relativa è rispettata quando la legge individua la destinazione della prestazione e fornisce criteri sufficienti a limitare la discrezionalità amministrativa; nel caso concreto il parametro delle spese di funzionamento e il sistema di controlli sul bilancio sono ritenuti sufficienti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale utilizzata come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
È menzionato incidentalmente come esempio di intervento regolatorio in materia forense; non costituisce ratio autonoma della decisione.
Massime di principio
- Il contributo annuale previsto per il funzionamento di un organo professionale può essere richiesto a tutti gli iscritti all'albo professionale quando la funzione dell'organo sia svolta nell'interesse generale dell'intera categoria, anche se alcune attività sono riferite a una platea più ristretta di iscritti.
- Ai fini dell'interpretazione di una norma che impone un contributo professionale, il dato letterale va letto sistematicamente: il termine "albo" può avere portata generale se il contesto normativo non impone una delimitazione più ristretta.
- La previsione legislativa che collega il contributo alle spese di funzionamento dell'ente è sufficiente, ai sensi dell'art. 23 Cost., a fondare la prestazione patrimoniale, purché la quantificazione sia inserita in un sistema normativo e contabile idoneo a evitare arbitrii.
- La riserva relativa di legge ex art. 23 Cost. non esige una determinazione numerica rigida della prestazione; è sufficiente che la legge individui il criterio di destinazione e che il quantum sia determinabile attraverso parametri e controlli desumibili dal sistema complessivo.
- La riforma successiva che riordina l'ordinamento professionale non prova, di per sé, che il precedente assetto fosse diverso in senso incompatibile, potendo invece costituire una puntualizzazione o una razionalizzazione di principi già presenti nel sistema.
- Le funzioni consultive, regolamentari e disciplinari di un organo nazionale forense sono funzioni di interesse generale per tutta l'avvocatura e giustificano un contributo posto a carico di tutti gli appartenenti alla categoria, in una logica di solidarietà e autoresponsabilità della formazione sociale professionale.
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