Cassazione Civile, Ordinanza n. 23922/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l’anno d’imposta 2009, relativa a omessi versamenti di imposte e addizionali. Il contribuente aveva contestato, tra l’altro, che per quell’anno non era stata presentata la dichiarazione dei redditi; secondo la sua tesi, proprio l’omessa dichiarazione impediva di procedere con il controllo automatizzato e rendeva illegittima la cartella, dovendosi semmai ricorrere ad avviso di accertamento. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la cartella derivasse da controllo automatizzato e che l’omesso invio dell’avviso bonario o l’art. 6, comma 5, della legge 212/2000 non fossero ostativi. In cassazione il contribuente ha dedotto: violazione dell’art. 115 c.p.c. per decisione fondata su prove mai introdotte; violazione dell’art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell’onere della prova sulla presentazione della dichiarazione; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti; nullità della sentenza per motivazione apparente; nullità per omessa pronuncia sull’appello incidentale.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che, quando il contribuente contesti non una dichiarazione diversa da quella assunta a base del controllo, ma l’esistenza stessa della dichiarazione, grava sull’amministrazione finanziaria o sull’agente della riscossione la prova della effettiva presentazione del modello che costituisce il presupposto del controllo automatizzato. Ha inoltre ritenuto che la CTR abbia desunto l’esistenza della dichiarazione da una mera congettura, senza un concreto fondamento presuntivo, e che il rilievo sull’avviso bonario e sull’art. 6, comma 5, l. 212/2000 restasse assorbito dalla mancata prova del presupposto. Il quarto motivo è stato rigettato perché la motivazione, pur erronea, era comunque intelligibile; il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Il controllo automatizzato può operare sulla base delle dichiarazioni presentate e dei dati dell’anagrafe tributaria; tuttavia, in caso di pericolo per la riscossione, può essere svolto anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. Se manca la dichiarazione e non ricorre l’ipotesi del comma 2-bis, non è utilizzabile il procedimento semplificato di liquidazione per recuperare somme asseritamente dichiarate e non versate.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato unitamente all’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina del controllo automatizzato IVA è letta in modo coerente con quella delle imposte sui redditi: il controllo presuppone normalmente la dichiarazione, salvo l’eccezione del pericolo per la riscossione.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
La norma è applicabile in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso concreto la questione è stata ritenuta assorbita dalla mancata prova della presentazione della dichiarazione.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta per avere la CTR deciso sulla base di prove non introdotte in giudizio; la Corte non l’ha ritenuta decisiva autonomamente, concentrandosi invece sul difetto di prova del presupposto del controllo.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Quando è controversa l’esistenza della dichiarazione che costituisce il presupposto del controllo automatizzato, l’onere di provarne l’effettiva presentazione grava sull’amministrazione finanziaria o sull’agente della riscossione.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
L’esistenza della dichiarazione non può essere desunta da semplici congetture o dal solo fatto che la cartella richiami un controllo automatizzato; la presunzione deve poggiare su elementi indiziari concreti, gravi, precisi e concordanti.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato ai fini del vizio di motivazione/nullità della sentenza nel giudizio tributario.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude la motivazione apparente perché il percorso argomentativo era ricostruibile.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme agli altri parametri sulla motivazione della sentenza.
Richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia sull’appello incidentale; il motivo è stato assorbito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio contro una cartella emessa per controllo automatizzato, se il contribuente contesta non la divergenza tra dichiarato e accertato ma proprio l’esistenza della dichiarazione posta a base del controllo, l’onere di provare la presentazione della dichiarazione grava sull’amministrazione o sull’agente della riscossione.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 presuppone normalmente una dichiarazione da cui siano tratti i dati per la liquidazione; in assenza di tale presupposto, e salvo l’ipotesi eccezionale del comma 2-bis, non è legittimo utilizzare il procedimento semplificato per recuperare somme asseritamente dichiarate e non versate.
- L’esistenza di una dichiarazione non può essere affermata in via presuntiva sulla sola base del contenuto della cartella o del richiamo al controllo automatizzato: occorrono elementi di fatto specifici idonei a sorreggere una presunzione grave, precisa e concordante.
- La motivazione è solo apparente quando il percorso logico della decisione è ricostruibile, anche se giuridicamente errato; il vizio sussiste soltanto se manca del tutto un iter argomentativo intelligibile.
- Le questioni relative alla mancata comunicazione dell’avviso bonario o all’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente restano assorbite quando manca la prova del presupposto stesso che consente l’attivazione del controllo automatizzato.
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