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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00830/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, addizionale comunale e addizionale regionale per l'anno 2010, maggiori redditi ritenuti derivare da versamenti ingiustificati su tre conti: uno intestato a un'associazione sportiva dilettantistica di cui il contribuente era socio, uno intestato a una società di capitali di cui era socio e amministratore unico, e uno intestato al contribuente personalmente. La CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo, da un lato, non invalidante il mancato rispetto formale del termine di 15 giorni per il contraddittorio endoprocedimentale perché, in concreto, il contribuente aveva avuto 17 giorni per difendersi; dall'altro, ha ritenuto non superata la presunzione legale sui movimenti bancari. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per mancato rispetto del termine dilatorio di 15 giorni tra invito a comparire ed emissione dell'accertamento, con lesione del diritto di difesa; 2) omesso/insufficiente esame delle risultanze delle indagini finanziarie e della documentazione già prodotta, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non provata la riferibilità delle movimentazioni al contribuente o la loro irrilevanza fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, e comunque infondato: per le imposte dirette non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, e la violazione del termine procedimentale di cui all'art. 32 non comporta, di per sé, nullità dell'accertamento; inoltre, nel caso concreto, il contribuente non aveva indicato quali difese ulteriori avrebbe potuto utilmente svolgere. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati e, comunque, perché tendeva a ottenere una rivalutazione del merito; la CTR aveva esaminato i fatti rilevanti, valorizzando la riferibilità dei versamenti al contribuente quale soggetto autorizzato ad operare sui conti e la mancata prova contraria sulla fiscalizzazione o irrilevanza delle somme. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    comma 1; comma 2; comma 4

    La facoltà dell'Ufficio di richiedere dati e chiarimenti sulle movimentazioni bancarie e di fissare un termine per riscontro non integra, per le imposte dirette, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; la mancata osservanza del termine non determina automaticamente nullità dell'accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è stato ritenuto insussistente perché la censura non si confrontava con la reale ratio della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è stato ritenuto inammissibile nella formulazione prospettata, perché non può tradursi nella mera contestazione della valutazione delle prove o dell'insufficienza motivazionale nei termini non più ammessi.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    È legittimo imputare al contribuente i redditi formalmente intestati a un soggetto interposto quando, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che ne sia l'effettivo titolare.

  • artt. 6 e 10 L. n. 212/2000

    L'azione dell'Ufficio deve essere improntata a lealtà, correttezza e collaborazione; tuttavia, nel caso di specie, ciò non ha condotto all'invalidità dell'accertamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale nella fase di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte dirette mediante indagini bancarie, la richiesta di chiarimenti al contribuente è una facoltà discrezionale dell'Ufficio e non un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; la mancata osservanza del termine assegnato non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento.
  • La violazione del termine procedimentale per rispondere all'invito dell'Ufficio non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto impositivo, ma rileva soprattutto sul piano dell'utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, ove la sequenza procedimentale sia stata effettivamente lesiva delle garanzie difensive.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove o della sufficienza della motivazione; la doglianza che investe solo elementi istruttori è inammissibile.
  • In materia di movimentazioni bancarie, la presunzione legale a favore dell'Amministrazione è superabile solo con prova contraria specifica, idonea a dimostrare la diversa provenienza o la irrilevanza fiscale delle somme; la mera contestazione apodittica o documentazione non adeguatamente autosufficiente non basta.
  • I redditi formalmente intestati a soggetti terzi possono essere imputati al contribuente quando sia dimostrato, con presunzioni gravi, precise e concordanti, che questi ne sia l'effettivo titolare o gestore sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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