Cassazione Civile, Sentenza n. 20831/2020 del 30/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole a Beme. L'accertamento fiscale contestava operazioni di acquisto e rivendita di macchinari ritenute inesistenti e finalizzate a consentire indebita erogazione di credito/liquidità; contestazioni riguardavano l'esistenza/simulazione delle operazioni, l'onere della prova, la correttezza del recupero dei costi fittizi senza abbattimento dei ricavi dichiarati, l'applicabilità della proroga biennale dei termini d'accertamento (art.10 L.289/2002) in materia IVA, e la responsabilità di Beme per frodi poste in essere da terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso (per inammissibilità o infondatezza), ma ha accolto il terzo motivo relativo all'errata qualificazione fiscale del recupero dei costi e dei ricavi fittizi alla luce della normativa sopravvenuta (art. 8 del d.l. 16/2012). La Corte ha ritenuto applicabile lo ius superveniens (art. 8 d.l. 16/2012) e ha cassato la sentenza della CTR limitatamente a tale profilo, rinviando la causa alla CTR del Piemonte in diversa composizione perché, previa qualificazione delle operazioni (soggettivamente o oggettivamente inesistenti), valuti l'incidenza dei costi deducibili e la rispondenza dello sgravio operato dall'Amministrazione il 26/10/2012. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili; la pronuncia sulla proroga biennale e sull'applicabilità all'IVA è stata confermata nella tesi che la declaratoria di illegittimità comunitaria del condono IVA non impedisce l'applicazione della proroga dei termini per l'accertamento.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. L. 26 aprile 2012, n. 44)
"Nella determinazione dei redditi... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo..."; e comma 2: "ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti..."
La Corte ha ritenuto che la norma introduce regole diverse sulla deducibilità dei costi e sulla esclusione di componenti positivi per operazioni inesistenti; si applica retroattivamente (ius superveniens) e può essere applicata d'ufficio se più favorevole; impone al giudice di valutare, a seguito della qualificazione delle operazioni, l'effetto dei costi sulle rettifiche di reddito.
art. 14, commi 4 e 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
La formulazione previgente è stata sostituita dall'art. 8 del d.l. 16/2012; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la modifica, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti i costi possono essere deducibili salvo il rispetto dei criteri di effettività, inerenza e certezza; per operazioni oggettivamente inesistenti grava invece sul contribuente provare la fittizietà dei componenti positivi.
art. 10 L. 27 dicembre 2002, n. 289
proroga biennale dei termini di accertamento
La Corte conferma che la proroga biennale si applica anche con riferimento all'IVA e non è esclusa dalla declaratoria di illegittimità comunitaria del condono IVA; la proroga opera a tutela dell'interesse dell'Amministrazione e si applica anche quando il contribuente non ha presentato domanda di condono.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione sulla motivazione della sentenza di merito: la Corte ha stabilito che non è necessario che la sentenza contenga una elencazione testuale delle norme applicate, purché queste risultino concretamente richiamate nella motivazione.
Riguarda l'onere della prova: la Corte ha confermato che l'Amministrazione deve provare la simulazione, ma può assolvere l'onere anche attraverso un insieme di elementi indiziari ritenuti idonei a fondare il convincimento del giudice.
art. 43 DPR 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 DPR 29 settembre 1973 n. 633
Richiamati in relazione a questioni sull'IVA e limiti d'accertamento: la Corte ha ritenuto inammissibili rilevazioni tardive e ha chiarito che la declaratoria di illegittimità del condono IVA non incide sull'applicabilità della proroga dei termini.
art. 27 Cost. e art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamati in relazione al principio di responsabilità penale e alla contestazione di essere chiamati a rispondere di fatti imputabili a terzi: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché contrastava con la ricostruzione di merito che aveva trovato elementi di consapevolezza da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Quando interviene una norma sopravvenuta più favorevole (ius superveniens) che tocca la determinazione del reddito, il giudice civile/tributario deve verificare la sua applicabilità retroattiva e, se favorevole, applicarla d'ufficio nella valutazione delle rettifiche.
- Distinzione fondamentale: operazioni soggettivamente inesistenti (falso soggetto emittente) e operazioni oggettivamente inesistenti (nullità dell'operazione). Per le prime i costi possono rimanere deducibili salvo violazione dei principi di effettività/inerenza; per le seconde grava sul contribuente l'onere di provare la fittizietà dei componenti positivi dedotti.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la simulazione o la fittizietà, ma può farlo anche attraverso un insieme coerente di elementi indiziari; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione degli indizi, sindacabile in Cassazione solo per vizi di diritto o manifesta illogicità.
- In sede di cassazione, le doglianze sulla motivazione sono ammissibili solo se è dimostrabile l'omissione o l'insufficienza tale da rendere incomprensibile il procedimento logico-giuridico del giudice di merito; non è consentita una semplice richiesta di riconsiderazione del merito.
- La proroga biennale dei termini d'accertamento (art.10 L.289/2002) resta applicabile anche se il condono IVA è stato dichiarato incompatibile con il diritto UE; la declaratoria di illegittimità del condono non annulla automaticamente effetti normativi collegati volti a tutelare il potere accertativo.
- Se il contribuente pretende di non essere coinvolto in frodi poste in essere da terzi, deve produrre elementi concreti contrari alla ricostruzione probatoria del giudice di merito; l'assenza di prova diretta della partecipazione non impede che, in presenza di congrui indizi, sia ritenuta la consapevolezza.
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