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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20821/2020 del 30/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento per accise relative all'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e ceduta ai consorziati per l'anno 2012. La ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'esenzione come autoproduttore richiamando la definizione del d.lgs. n. 79/1999 (decreto Bersani), denunciava violazione del principio del legittimo affidamento per precedenti atti amministrativi e chiedeva effetto preclusivo di presunte risposte ad interpello.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva escluso l'esenzione per le cessioni ai consorziati: l'esenzione prevista dall'art. 52 TUA si applica limitatamente all'energia effettivamente prodotta e consumata in proprio dal soggetto che autoproduce. La nozione di autoproduttore del decreto Bersani non supplisce la disciplina fiscale delle accise. Il principio del legittimo affidamento riconosce alla contribuente solo l'esenzione dalle sanzioni e dagli interessi, non l'esonero dal tributo. Le risposte amministrative citate non derivano da un interpello valido ai sensi dell'art. 11 della legge 212/2000 e quindi non vincolano l'Amministrazione. La Corte ha inoltre enunciato il principio di diritto che la società consortile beneficia dell'esenzione solo per l'energia consumata in proprio e non per quella ceduta ai consorziati. Spese compensate e dovuto il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise) - art. 52

    l'energia elettrica e sottoposta ad accisa; esenzione per energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW consumata dall'impresa di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni

    L'esenzione e di stretta interpretazione e riguarda solo l'energia prodotta e utilizzata in proprio dal soggetto autoproduttore; non si estende all'energia ceduta a terzi, inclusi i consorziati

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise) - art. 53

    obbligo di denuncia preventiva dell'attivita, rilascio di licenza di esercizio e presentazione della dichiarazione di consumo annuale

    Gli esercenti officine di produzione per uso proprio sono soggetti obbligati al pagamento delle accise salvo i casi di esenzione tassativamente previsti; la disciplina prevede adempimenti formali a carico del produttore

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise) - art. 54, 55, 57

    definizione di officina di produzione; accertamento e liquidazione su base dichiarativa; termine di prescrizione di cinque anni salvo fatti illeciti

    Regole procedurali per il controllo e il recupero dell'accisa applicabili alla fattispecie

  • d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani) - art. 2, comma 2

    autoproduttore e la persona che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per uso di societa controllate e consorziati

    La definizione serve all'ambito della disciplina del mercato elettrico; secondo la Corte non puo essere trasferita automaticamente alla disciplina fiscale delle accise per estendere l'esenzione

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 10

    tutela del legittimo affidamento del contribuente, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni in caso di errata interpretazione dell'Amministrazione

    Il legittimo affidamento puo esonerare dalle sanzioni e dagli interessi quando il contribuente si e conformato a interpretazioni dell'Amministrazione, ma normalmente non incide sulla debenza del tributo salvo casi eccezionali

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 11

    procedura di interpello che vincola l'Amministrazione se la risposta soddisfa i requisiti richiesti

    Solo le risposte rilasciate nell'ambito di una procedura di interpello regolarmente instaurata vincolano l'Amministrazione e possono precludere successivi atti impositivi; nel caso di specie non sussisteva interpello valido per le accise del 2012

  • d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (attuazione direttiva 2003/96/CE)

    Ha ristrutturato la normativa comunitaria sulle accise; le modifiche hanno ricalibrato il quadro normativo applicabile ratione temporis alla controversia e sono state tenute in conto dalla Corte

  • legge 28 dicembre 2015, n. 208 - art. 1, comma 911

    estensione dell'art. 52, comma 3, lett. b, anche ai soci delle societa cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2016

    La novella mostra che il Legislatore ha voluto esplicitamente estendere l'esenzione ai soli soci delle cooperative e non ai consorziati, confermando l'interpretazione restrittiva per consorzi e societa consortili

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1 quater

    disciplinava il contributo unificato, con integrazioni successive dalla legge n. 228/2012

    Norma invocata per l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte della ricorrente essendo il ricorso proposto dopo la data prevista

Massime di principio

  • L'esenzione dalle accise per energia da fonti rinnovabili e di stretta interpretazione: si applica solo all'energia prodotta e consumata in proprio dal soggetto che autoproduce e non all'energia ceduta a terzi, inclusi i consorziati
  • La definizione di autoproduttore ai fini del mercato elettrico (decreto Bersani) non puo automaticamente modificare la sfera di esenzione prevista dalla normativa fiscale sulle accise
  • Il principio del legittimo affidamento puo escludere sanzioni e interessi quando il contribuente ha fatto affidamento su atti o prassi dell'Amministrazione, ma di norma non annulla l'obbligo di pagamento dell'imposta se la norma tributaria e chiara
  • Solo le risposte rilasciate nell'ambito di un interpello valido e regolare vincolano l'Amministrazione e possono impedire atti impositivi successivi; atti amministrativi non formali non producono lo stesso effetto vincolante
  • In presenza di cessioni a soggetti giuridicamente distinti (anche se consorziati), l'Amministrazione puo considerare la societa consortile quale operatore commerciale e tassare le cessioni come poste soggette ad accisa
  • Per chi opera in situazioni similari e fondamentale adempiere agli obblighi formali previsti dal TUA (denuncia preventiva, licenza, dichiarazione di consumo) e documentare chiaramente l'autoconsumo per poter legittimamente chiedere l'esenzione

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