Cassazione Civile, Sentenza n. 20822/2020 del 30/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva ritenuto dovute le accise sull'energia elettrica prodotta dalla società consortile e ceduta ai consorziati, escludendo l'esenzione prevista per l'autoproduzione. La ricorrente deduceva sette motivi: in sintesi contestava l'interpretazione della nozione di autoproduttore e dell'ambito soggettivo dell'esenzione, denunciava carenze motivazionali della decisione di merito in relazione al principio del legittimo affidamento e all'interpello, e sosteneva la prescrizione delle accise relative all'anno 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando il principio che l'esenzione prevista dall'art. 52 TUA si applica solo all'energia prodotta e consumata in proprio dal produttore e non all'energia ceduta ai consorziati), ma ha accolto il secondo e il sesto motivo ritenendo la sentenza della CTR viziata per carenza di motivazione. In particolare la CTR non ha adeguatamente motivato la decisione sulla rilevanza del legittimo affidamento e sull'interpello (artt. 10 e 11 dello Statuto del contribuente) e non ha affrontato l'eccezione di prescrizione relativa all'anno 2008. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza nei punti indicati e ha rinviato la causa alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico accise - TUA)
art. 52 (commi 1, 2, 3 lett. b), art. 53 (commi 1,4,7,8,9), art. 54, art. 55 comma 1, art. 57 comma 2
L'esenzione dall'accisa per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si applica in via stretta e solo all'energia prodotta e consumata in proprio dal soggetto produttore quando ricorrono i requisiti indicati (impianti da fonti rinnovabili, potenza disponibile superiore a 20 kW, consumo per usi diversi dall'abitazione). Non si estende alla mera cessione dell'energia ai consorziati.
d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (decreto Bersani)
La definizione di 'autoproduttore' prevista dal decreto Bersani ha portata limitata al medesimo decreto e alle finalità di regolazione del mercato elettrico; non disciplina automaticamente l'ambito delle agevolazioni fiscali previste dal TUA e non amplia l'esenzione fiscale per soggetti diversi dal produttore stesso.
L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Gli istituti del legittimo affidamento (art. 10) e dell'interpello (art. 11) possono incidere sulla determinazione delle sanzioni, degli interessi e, in casi fondati, sulla pretesa tributaria; il giudice deve esprimere motivazione specifica sul loro eventuale riconoscimento, pena la nullità per motivazione apparente.
attuazione della direttiva 2003/96/CE
Ha modificato il TUA per il recepimento delle regole comunitarie in materia di tassazione dei prodotti energetici; il quadro normativo risultante è quello applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Massime di principio
- L'esenzione dall'accisa per energia da fonti rinnovabili prevista dal TUA si applica esclusivamente all'energia prodotta e consumata direttamente dall'autoproduttore; la cessione dell'energia a soggetti giuridicamente distinti (es. consorziati) non rientra nell'esenzione e può comportare l'obbligo di pagamento delle accise.
- Le definizioni contenute in norme settoriali aventi finalità regolamentari (es. decreto Bersani) non si trasferiscono automaticamente con effetto estensivo alle norme fiscali: occorre verificare il campo di applicazione testuale e le finalità di ciascuna disposizione.
- Le questioni di legittimo affidamento e di interpello richiedono una motivazione specifica da parte del giudice di merito; la semplice richiamata conformità alla giurisprudenza generale senza spiegare il nesso col caso concreto può determinare la nullità della sentenza.
- Le eccezioni processuali rilevanti per la pretesa tributaria, come la prescrizione di annualità specifiche, devono essere esaminate ed esplicitamente valutate dal giudice di merito; l'omissione di pronuncia su tali eccezioni è causa di annullamento e rinvio.
- In contenziosi fiscali complessi è opportuno documentare e dedurre in modo chiaro eventuali interpelli, atti amministrativi e comportamenti dell'Amministrazione che possano fondare un legittimo affidamento, e sollevare tempestivamente eccezioni di prescrizione quando rilevanti.
- Se la motivazione del giudice di grado d'appello risulta apodittica o insufficiente rispetto ai profili decisivi prospettati dalle parti, la Corte di cassazione può cassare la decisione limitatamente a quei profili e disporre il rinvio per un nuovo esame.
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